GAZZETTA UFFICIALE N. 251 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 27 10 1997
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 21 ottobre 1997, n. 8.
Regime orario del parttime.
Alcune amministrazioni hanno segnalato che l'automatica
trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro puo' arrecare
disfunzioni gravi alla funzionalita' di alcuni servizi. Cio',
soprattutto nel caso di modalita' orarie non confacenti con le
esigenze dell'amministrazione.
La necessita' di contemperare il diritto alla trasformazione del
rapporto con la funzionalita' del servizio rende opportuna
un'approfondita valutazione della proposta del dipendente. Qualora,
infatti, la situazione concreta dovesse comportare disfunzioni al
servizio, non risolvibili durante la fase del differimento (che puo'
essere disposto in caso di grave pregiudizio al servizio), si ritiene
che l'amministrazione possa immediatamente respingere la proposta di
articolazione dell'orario avanzata dal dipendente.
Nei casi suindicati, sara' opportuno far presenti le particolari
esigenze che si frappongono all'accettazione, sic et simpliciter, del
regime orario proposto dal dipendente, e che permangono anche dopo la
fase del differimento, avente lo scopo di apprestare adeguati
accorgimenti organizzativi.
In attesa che questo aspetto sia regolato dalla contrattazione
collettiva, sara' comunque cura delle amministrazioni adottare
comportamenti tali da non vanificare il diritto del dipendente con
controproposte che rendano non piu' utile e rispondente alle
necessita' personali il ricorso al parttime.
In altri termini, andra' favorita l'individuazione consensuale
dell'articolazione della prestazione lavorativa, secondo criteri che
contemperino l'effettivo esercizio del diritto con la salvaguardia
delle esigenze funzionali dell'amministrazione.
Naturalmente, qualsiasi adattamento delle modalita' proposte dal
dipendente dovra' rispondere a espresse e motivate valutazioni di
ordine generale, che rispettino anche principi di assoluta
imparzialita'. Sara' opportuno, in questa prospettiva, comunicare
preventivamente la casistica che puo' dar luogo all'adattamento del
regime orario, fermo restando che la quantita' della prestazione,
cioe' la scelta della percentuale di riduzione della stessa rispetto
all'orario ordinario proviene dal dipendente (fermo restando l'unico
limite, previsto dai contratti collettivi, riguardante la quantita'
minima della prestazione, che non puo' scendere sotto al 30% del
tempo pieno) essendo un elemento essenziale dell'opzione, da cui
derivano precise conseguenze, quale quella di poter svolgere una
seconda attivita' lavorativa. Cio' anche al fine di mettere il
dipendente in condizione di esercitare eventualmente i mezzi di
tutela che l'ordinamento mette a sua disposizione.
Il Ministro: Bassanini