GAZZETTA UFFICIALE N. 202 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30 08 1997
DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281.
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
"Modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri
pubblicato nella G.U.N. 217 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 17 09 1997"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto
legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali;
Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed
i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997,
circa le modalita' del concorso delle regioni in vista della
definizione della politica nazionale in sede Unione europea;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente
decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni", e la sua
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti
contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di
governo.
Capo II
CONFERENZA STATO - REGIONI
Art. 2.
C o m p i t i
1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi
decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale,
la Conferenza Stato - regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, promuove il coordinamento della
programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con
l'attivita' degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono
funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le
modalita' di cui all'articolo 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i
criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge
assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
anche a fini di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello
Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che
gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed
organismi che svolgono attivita' o prestano servizi strumentali
all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte
dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per
l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e'
espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato - regioni, o da assessori da
essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Stato - regioni e' obbligatoriamente sentita in
ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di
regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di
approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale
che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno
sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che
ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la
Conferenza Stato - regioni e' consultata successivamente ed il
Governo tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi
di conversione dei decretilegge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo
sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia' adottati in via
definitiva, la Conferenza Stato - regioni puo' chiedere che il
Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei
provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato - regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed
i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e
di programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza Stato - regioni
delibera, altresi:
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi
diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in
caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le
sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso
diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione
gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista
Stato - regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.
9. La Conferenza Stato - regioni esprime intesa sulla proposta, ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, del Ministro della sanita' di nomina del direttore
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Art. 3.
I n t e s e
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella
Conferenza Stato - regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del
Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e'
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il
Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente
articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della
Conferenza Statoregioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Art. 4.
Accordi tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e Bolzano
1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento
di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Statoregioni
accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del
Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 5.
Rapporti tra regioni e Unione europea
1. La Conferenza Stato - regioni, anche su richiesta delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in
apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
a) raccordare le linee della politica nazionale relativa
all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle
materie di competenza di queste ultime;
b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che
reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".
2. La Conferenza Stato - regioni designa i componenti regionali in
seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea.
Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza
Statoregioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello
Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive
comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunita'
europee.
3. La Conferenza Stato - regioni favorisce e promuove la
cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e
tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate
all'Italia.
Art. 6.
Scambio di dati e informazioni
1. La Conferenza Stato - regioni favorisce l'interscambio di dati
ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle amministrazioni
centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato - regioni approva protocolli di intesa tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai
fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita',
accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province
autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso
ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresi', le
modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di
trasporto e di interoperabilita' messi a disposizione dai gestori,
alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 7.
Organismi a composizione mista
1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione
centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato -
regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni
sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - regioni puo' istituire gruppi di lavoro o
comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo,
collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.
Capo III
CONFERENZA UNIFICATA
Art. 8.
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
Art. 9.
F u n z i o n i
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e
sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle
regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi
in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la
Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In
particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge
collegati;
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province,
comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province,
comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di
interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie
locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e
dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza,
anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le
amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui
all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale
pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale
connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla
Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e
locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per
l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza
unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e
delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei
membri dei due gruppi delle autonomie che compongono,
rispettivamente, la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato
- citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola
all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti
di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ha compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse
agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle
funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli
enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie
e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle
iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione
dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente
comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ha inoltre il
compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi
dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che
coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.
Art. 10.
Segreteria
1. L'attivita' istruttoria e di supporto al funzionamento della
Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria
della Conferenza Statoregioni e dalla segreteria della Conferenza
Stato - citta' ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato - regioni opera alle
dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della
Conferenza stessa. Ad essa e' assegnato personale dello Stato e, fino
alla meta' dei posti in organico, da personale delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento
economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati
l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della
Conferenza Stato - regioni ed individuati gli uffici di livello
dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' stabilita con successivo provvedimento di
organizzazione. Con il medesimo provvedimento potra' essere previsto
che fino alla meta' dei posti in organico possa essere coperto da
personale delle province, dei comuni e delle comunita' montane, il
cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di
appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Puo' essere altresi'
assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Napolitano, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Allegato A
... omissis ...