GAZZETTA UFFICIALE N. 093 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 22 04 1998
ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 10 aprile 1998, n. 23.
Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Prosecuzione volontaria
ai fini pensionistici.
... indirizzi omessi ...
Premessa.
Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in
attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge
8 agosto 1995, n. 335, disciplina gli istituti della ricongiunzione,
del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
Il predetto decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 27 giugno
1997.
Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti sulle
disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.
1) Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle
altre forme di previdenza.
L'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha esteso
le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria, cosi' come
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1432 edalla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, e come modificate dal decreto
legislativo in esame, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'Assicurazione generale obbligatoria.
Con tale estensione viene offerta agli iscritti all'Inpdap la
possibilita', nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto
di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi
scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti
dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con questo
Istituto ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al
trattamento pensionistico; a tale proposito si evidenzia che tali
requisiti saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data
in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione
volontaria.
Si evidenzia che tra le ipotesi di interruzione del servizio vanno
ricompresi tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del
datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di
provvedere al versamento contributivo. Si citano ad esempio: le
aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di
studio, i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o
stagionali, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di
tipo orizzontale, verticale o ciclico.
Al riguardo si precisa, come chiarito con circolare n. 61 del 27
novembre 1997, che il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con nota n. 7/61588 - decreto legislativo n. 564/1996 del 14
luglio 1997, ha esteso la possibilita' di riscattare ovvero di
richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati
collocati nei confini temporali di una prestazione parttime, anche ai
rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo
un'interpretazione ampia dell'art. 8 del decreto legislativo n.
564/1996, nel quale veniva fatto a tal fine riferimento
esclusivamente ad attivita' di lavoro con contratto a tempo parziale
di tipo verticale o ciclico.
La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, e'
ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti
contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per
il pensionamento di vecchiaia o di anzianita', e comunque fino al
raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del
trattamento pensionistico. In alternativa e' comunque consentito il
trasferimento dei contributi all'AGO ai sensi della legge n. 322 del
2 aprile 1958 ovvero dell'art. 1 della n. 29 del 7 febbraio 1979.
La prosecuzione volontaria non e ammessa qualora per gli stessi
periodi l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza
obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di
vecchiaia, di anzianita' o di inabilita' liquidata a carico delle
predette forme di previdenza (art. 6, comma 2 decreto legislativo n.
184/1997).
2) Requisiti contributivi.
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa qualora
l'interessato possa far valere, nel quinquennio precedente l'istanza,
almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione, anche non
continuativa, presso questo Istituto.
Si precisa che e' da considerare contribuzione effettiva quella
attinente a periodi lavorativi che hanno dato luogo alla
corresponsione di una retribuzione e quindi a versamento
contributivo, a periodi ricongiunti nonche' a periodi riscattati. Al
fine della determinazione di tale requisito non sono ammessi
arrotondamenti.
Esempio:
servizio effettivo ......... 1 anno 11 mesi 10 giorni +
ricong. legge n. 29/1979 8 mesi 16 giorni +
riscatto 5 mesi 1 giorno =
___________________________________
Totale .... 3 anni 27 giorni
corrispondono a 36 mesi.
Per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da
contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel
caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non
effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico, e' confermato il
requisito minimo contributivo ridotto a dodici mesi, gia' previsto
dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564.
I requisiti di contribuzione di cui sopra si intendono verificati
anche quando i contributi non siano stati ancora materialmente
versati a questo Istituto, ma risulti in modo inconfutabile l'obbligo
di iscrizione dell'assicurato all'Inpdap.
Il comma 3 dell'art. 5 prevede che, ai fini della delimitazione del
quinquennio nel quale ricercare i trentasei ovvero i dodici
contributi mensili, richiesti per l'ammissione alla prosecuzione
volontaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e
successive modificazioni ed integrazioni.
A tale fine non sono, pertanto, da considerare:
i periodi di servizio militare di leva, servizio militare "non
armato" (legge n. 772/1972), servizio civile sostitutivo ed
equiparato a quello di leva, servizio di volontariato prestato, non
in costanza di rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo
(legge n. 1222/1971, legge n. 49/1987 e legge n. 288/1991);
i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro
durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge n.
1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri. A tale proposito va
precisato che per gli iscritti a questo Istituto non concorrono alla
formazione del quinquennio i periodi corrispondenti a quelli di
astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, quelli
relativi all'astensione facoltativa al di fuori del rapporto di
lavoro (qualora non sia stata riscattata), ovvero i periodi
corrispondenti a quelli che hanno dato luogo ad assenza facoltativa
nell'ambito del rapporto d'impiego nei casi in cui manchi la
corresponsione di retribuzione er approfondimento della materia si
rinvia a quanto specificato con circolare Inpdap n. 9 del 14 febbraio
1997;
i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa prevista
da specifiche disposizioni di legge. Si rammenta che, allo stato
attuale, le uniche forme di contribuzione figurativa per gli
assicurati di questo Istituto sono quelli indicati dal decreto
legislativo n. 564/1996 e precisamente, periodi di maternita',
aspettativa non retribuita per cariche sindacali o per funzioni
pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento nazionale europeo e
Consigli regionali;
i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti
giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di
inabilita', ai sensi dell'art. 2 comma 12, legge n. 335/1995, poi
revocata per cessazione dello stato invalidante.
3) Modalita' di determinazione della contribuzione.
Per la determinazione dell'importo del contributo volontario
settimanale da versare, in virtu' di quanto disposto dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 184/1997, si dovra' calcolare la media delle
retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici
mesi di contribuzione effettiva antecedenti la data della domanda di
autorizzazione. Nell'ipotesi in cui si siano verificate interruzioni
dal servizio si dovra' retrocedere fino a coprire i dodici mesi di
contribuzione necessari per la determinazione della suddetta media.
La retribuzione media contributiva annua, cosi' individuata, dovra'
essere trasformata in retribuzione contributiva settimanale
(dividendo l'importo per cinquantadue settimane) e, successivamente,
arrotondata alle cento lire superiori; su tale importo andra'
applicata l'aliquota di finanziamento al fine di determinare
l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare.
L'aliquota di finanziamento e' pari a quella prevista per la
contribuzione obbligatoria; essa corrisponde, pertanto, al 32,35% a
decorrere dal 1 dicembre 1996, come stabilito dall'art. 1, commi 238
e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si ricorda, a tale
proposito, che l'art. 1, comma 241, della citata legge prevede che
agli iscritti alle ex Casse pensionistiche gestite dall'Inpdap
continui ad applicarsi l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote di
retribuzioni eccedenti "il limite della prima fascia pensionabile"
che, per l'anno 1997, e' pari a L. 63.054.000.
Qualora intervengano aumenti o diminuzioni delle aliquote di
finanziamento dei contributi obbligatori, tali modifiche
determineranno corrispondenti variazioni dei contributi volontari con
la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.
Per ciascun trimestre solare l'assicurato dovra' versare un importo
pari a quello del contributo settimanale, come sopra determinato,
moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.
L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i
contributi volontari non puo' essere inferiore alla retribuzione
settimanale di L. 274.600. Tale importo, valido per l'anno 1997,
rappresenta il 40% del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS), secondo
quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni
(decretolegge n. 338/1989 convertito nella legge 7 dicembre 1989, n.
389, art. 1, comma 2).
Per esplicita previsione normativa (art. 7, comma 3, decreto
legislativo n. 184/1997), rimane ferma, se esistente, l'applicazione
del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o
sostitutivi dell'AGO nel caso di minimi retributivi superiori a
quelli sopra indicati.
In particolare per gli iscritti a questo Istituto, il minimale
retributivo previsto per l'anno 1997 e' di L. 14.110.000, mentre
quello INPS, rapportato ad anno, e' pari a L. 14.279.200; pertanto,
per l'anno in corso la retribuzione imponibile settimanale non potra'
essere inferiore al minimale INPS di L. 274.600, ferma restando la
necessita' di raffronto per gli anni successivi.
Per quanto concerne la determinazione della retribuzione base
imponibile, occorre fare riferimento a quella considerata ai fini
pensionistici.
L'importo del contributo volontario verra' aggiornato sulla base
delle retribuzioni rivalutate annualmente, con effetto dal 1 gennaio
di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della
vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente (art. 7, comma 5).
Nell'ipotesi di una contribuzione volontaria versata in misura
inferiore a quella dovuta, si deve operare la contrazione del periodo
da accreditare sia ai fini della misura che del diritto alla
pensione. In tal caso si dovra' dividere la somma versata in misura
ridotta per l'importo del contributo settimanale che il prosecutore
volontario avrebbe dovuto versare e si considerera' coperto da
contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente
cosi' ricavato.
I contributi volontari si collocheranno temporalmente in
corrispondenza dei sabati immediatamente precedenti la data di
scadenza del periodo di versamento.
L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un
periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a
domanda, la rideterminazione del contributo volontario da lui dovuto.
Tale importoe' calcolato sulla media delle retribuzioni percepite
nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di
cui sopra dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 7,
comma 6, decreto legislativo n. 184/1997).
4) Modalita' di versamento.
Per la prosecuzione volontaria, l'assicurato deve presentare
apposita domanda di autorizzazione, alla sede periferica Inpdap
territorialmente competente. E' bene precisare che nel caso in cui
venga respinta la domanda di pensione diretta per carenza dei
requisiti anagrafici e contributivi, questa puo' essere considerata
come istanza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria se
presentata in data successiva all'entrata in vigore del decreto
legislativo in esame (12 luglio 1997). Tale ipotesi alternativa
dovra' essere espressamente prevista nell'apposito modello di
pensione.
La domanda di autorizzazione va corredata da certificazione
attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue
percepite (modello 98.2) che l'ente datore di lavoro e' tenuto a
rilasciare anche a richiesta dell'interessato
Questo Istituto provvedera' a concedere la relativa autorizzazione
al versamento, con l'indicazione dell'importo dei contributi
volontari dovuti.
La facolta' di contribuire volontariamente puo' essere esercitata a
decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione
della domanda di autorizzazione.
I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari
in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi
stessi, mediante appositi bollettini di c/c postale rilasciati da
questo Istituto e i versamenti dovranno essere effettuati entro il
trimestre successivo a quello solare cui e' riferita la contribuzione
(art. 8, comma 1).
I contributi relativi al periodo compreso fra la data di
presentazione della domanda e la data del rilascio dell'
autorizzazione devono essere versati nel trimestre successivo a tale
data.
Ad esempio, in caso di domanda presentata il 18 agosto 1997 e di
autorizzazione rilasciata il 20 ottobre 1997, il versamento del
contributi volontari relativi al periodo 23 agosto 1997 (primo sabato
successivo alla presentazione della domanda) - 30 settembre 1997 ed
al periodo 1 ottobre 1997 (inizio del trimestre in corso alla data
del rilascio dell'autorizzazione) e 31 dicembre 1997, dovra' essere
effettuato entro il 31 marzo 1998.
Il versamento dei contributi volontari relativo al periodo 1
gennaio 1998/31 marzo 1998, dovra' essere effettuato entro il 30
giugno 1998.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 184/1997, la
contribuzione volontaria, ove l'interessato ne faccia richiesta, puo'
essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di
presentazione della domanda. Fermo restando i motivi ostativi
indicati nel successivo comma 2 dello stesso art. 6, anche in questa
ipotesi, il contributo volontario riferito a periodi precedenti la
domanda dovra' essere versato entro il trimestre solare successivo a
quello relativo alla data di rilascio dell'autorizzazione (art. 8,
comma 2).
I termini sopra indicati sono perentori e le somme versate in
ritardo vengono rimborsate senza maggiorazioni di interessi, salvo la
loro imputazione, a richiesta dell'interessato, al trimestre
immediatamente precedente la data del pagamento (art. 8, comma 3).
Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti
disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi l'assicurato
deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi
coperti dai contributi predetti.
I versamenti devono essere, altresi', sospesi durante i periodi di
rioccupazione e possono essere ripresi dal sabato della settimana
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Soltanto qualora
l'assicurato intenda ottenere la rideterminazione del contributo
volontario assegnato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, puo'
presentare, come gia' detto, domanda, a tal fine, entro centottanta
giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a pena di
decadenza.
5) Effetti dei contributi volontari ai fini pensionistici.
Si precisa che i contributi volontari sono parificati, a tutti gli
effetti, ai contributi obbligatori.
Inoltre si fa presente che per le pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo, l'art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995,
n. 335, prevede che i periodi corrispondenti alla prosecuzione
volontaria non concorrono al raggiungimento dell'anzianita'
contributiva pari o superiore a quaranta anni, ferma restando la loro
valutazione nella determinazione del montante contributivo.
Per completezza di informazione, si rinvia a quanto indicato da
questo Istituto con circolare n. 61 del 27 novembre 1997 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, in merito alla
possibilita' di effettuare versamenti volontari, per i periodi non
coperti da contribuzione, nel caso di lavoro prestato a tempo
parziale.
Il presidente: Seppia