GAZZETTA UFFICIALE N. 082 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 08 04 1998
ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 3 aprile 1998, n. 21.
Decreti emanati in attuazione della delega prevista ai sensi
dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Premessa.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998 sono stati
pubblicati i due decreti emanati in data 30 marzo 1998 dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, riguardanti
la programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' ai
sensi dell'art. 59, comma 55, della legge n. 449/1997,
rispettivamente dei pubblici dipendenti e del personale militare.
Si evidenzia in via preliminare, coerentemente a quanto
specificamente previsto nei decreti medesimi, che il decreto dei
pubblici dipendenti trova applicazione, tra l'altro, nei confronti
delle categorie di personale militare che conseguono il trattamento
di pensione in applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/1997 e che il decreto del personale militare e'
invece riservato esclusivamente a quelle categorie di personale
militare che conseguono il trattamento di pensione in applicazione
dell'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/1997.
Tali decreti regolano i termini di accesso dei trattamenti
pensionistici di anzianita', diversi da quelli di cui ai commi da 6 a
9 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, per i lavoratori che abbiano
presentato le relative domande in data anteriore al 3 novembre 1997.
Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti
sugli aspetti di piu' immediata attuazione dei decreti in esame.
Destinatari.
Sono riguardati dai decreti in esame gli iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che
abbiano presentato domanda in data anteriore al 3 novembre 1997,
accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per
accedere al pensionamento entro l'anno 1998.
Rientrano tra i destinatari anche i "dipendenti privati" iscritti a
questo Istituto ma appartenenti ad enti non contemplati dall'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, solo qualora
sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) preavviso in corso alla data del 3 novembre 1997 con scadenza
successiva al 1 aprile 1998;
b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 29, della
legge n. 335/1995, per l'accesso al pensionamento di anzianita' a
decorrere dal 1 gennaio 1998.
Si ritiene opportuno confermare, in questa sede, le disposizioni
impartite dall'INPDAP con circolare n. 14 del 16 marzo 1998
(paragrafo 5.4) nella parte in cui prevedeva per i lavoratori privati
- con periodo di preavviso in corso alla data del 3 novembre 1997 ed
in possesso al 31 dicembre 1997 dei requisiti previsti dall'art. 1,
comma 29, della legge n. 335/1995, per accedere al pensionamento di
anzianita' dal 1 gennaio 1998 - la possibilita' di conseguire il
trattamento di quiescenza il 1 aprile 1998, richiedendo il
prolungamento dei termini del preavviso fino al 31 marzo 1998, ove
inferiori.
Si sottolinea che, a tali fini, la decorrenza del 1 aprile 1998
deve intendersi quale data fissa e non termine iniziale a partire dal
quale l'iscritto puo' conseguire in qualsiasi momento il trattamento
pensionistico.
Uscite programmate.
L'art. 1 del decreto riguardante i pubblici dipendenti e l'art. 1
del decreto riservato al personale militare di cui all'art. 6, comma
2, del decreto legislativo n. 165/1997 disciplinano diversamente
l'accesso al pensionamento di anzianita', a seconda che l'iscritto
abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 ovvero
risulti ancora in servizio il 1 gennaio 1998.
Per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro, entro
il 31 dicembre 1997, il trattamento pensionistico decorre dal 1
aprile 1998, a condizione che l'iscritto abbia maturato i requisiti
contributivi e/o anagrafici previsti dall'art. 1, comma 26, e comma
27, lettere a) e b), della legge n. 335/1995 alla data di cessazione
dal servizio.
Per il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1998, ovvero
riammesso in applicazione dell'art. 59, comma 54, della legge n.
449/1997, l'accesso al pensionamento anticipato viene programmato in
base alle tabelle sottoriportate.
Si rende opportuno precisare che i requisiti indicati in dette
tabelle, da possedere al 31 dicembre 1997, vanno letti esclusivamente
al fine di individuare la data di decorrenza del trattamento
pensionistico e non gia' ai fini dell'acquisizione del diritto a
pensione di anzianita', che, per i destinatari dei decreti in esame,
continua ad essere disciplinato dalla legge di riforma n. 335/1995 e
per il personale militare, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal
decreto legislativo n. 165/1997 e va posseduto alla data inizialmente
indicata dal dipendente per la cessazione dal servizio.
Requisiti al 31 dicembre 1997 per i pubblici dipendenti.
Requisiti minimi di eta' Requisiti minimi Date per l'accesso
di contribuzione al pensionamento
-- -- --
senza limite 36 anni 1 aprile 1998
52 anni 35 anni 1 aprile 1998
inferiore a 52 anni 35 anni 1 luglio 1998
56 anni 34 anni 1 ottobre 1998
senza limite 34 anni 1 gennaio 1999
senza limite 33 anni 1 aprile 1999
senza limite 32 anni 1 luglio 1999
senza limite 31 anni 1 ottobre 1999
senza limite 30 anni 1 gennaio 2000
senza limite inferiore a 30 anni 1 aprile 2000
Requisiti al 31 dicembre 1997 per il personale militare di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997.
Requisiti minimi di eta' Data per l'accesso
al pensionamento
-- --
50 anni ........................... 1 aprile 1998
49 anni ........................... 1 luglio 1998
48 anni ........................... 1 ottobre 1998
47 anni ........................... 1 gennaio 1999
46 anni ........................... 1 aprile 1999
45 anni ........................... 1 luglio 1999
44 anni ........................... 1 ottobre 1999
43 anni ........................... 1 gennaio 2000
inferiore a 43 anni ............... 1 aprile 2000
Si precisa che le uscite programmate indicate nelle tabelle devono
intendersi date fisse e non termini iniziali per l'accesso al
pensionamento anticipato.
Qualora per il diritto al trattamento pensionistico vengano
utilizzati i canali previsti dall'art. 1, comma 27, lettere a) e b),
legge n. 335/1995, si applicheranno le riduzioni percentuali riferite
agli anni mancanti rispettivamente ai 35 e 37 di contribuzione.
I requisiti minimi contributivi richiesti al 31 dicembre 1997,
necessari per l'accesso al trattamento di quiescenza secondo le
cadenze soprariportate, si considerano raggiunti applicando le
disposizioni in materia di arrotondamenti previsti dall'art. 3 della
legge n. 274/1991.
Per gli iscritti alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari nonche'
per gli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato,
il possesso dei requisiti al 31 dicembre 1997 per il diritto alle
uscite programmate indicate nei decreti in esame, andra' verificato
tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40, commi 2 e 3, del testo
unico delle pensioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pertanto computando ad anno
intero la frazione di anno superiore a sei mesi e trascurando quella
uguale od inferiore a sei.
Resta inteso che ai fini della misura del trattamento pensionistico
di detto personale, qualora cessi in data successiva al 1 gennaio
1998, le frazioni di anno non daranno luogo ad arrotondamenti per
eccesso o per difetto, in virtu' di quanto disposto dall'art. 59,
comma 1, lettera b), legge n. 449/1997.
In particolare il servizio complessivo utile dovra' essere
arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non
superiore a quindici giorni e computando per un mese quella
superiore.
Per completezza di esposizione si precisa che i lavoratori, rimasti
in servizio in attesa dei decreti, qualora risultino in possesso dei
nuovi requisiti contributivi e/o anagrafici previsti dall'art. 59,
commi 6 e 7, della legge n. 449/1997, potranno comunque usufruire
delle decorrenze fissate dal comma 8 dello stesso articolo che, si
ribadisce, sono considerate non date fisse ma termini iniziali, a
partire dai quali gli iscritti possono conseguire il trattamento di
quiescenza anticipato.
Di tale possibilita' puo' avvalersi anche il personale di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997.
In presenza di domande inoltrate ed accolte, ove previsto,
anteriormente alla data del 3 novembre 1997, gli enti datori di
lavoro sono tenuti a rispettare le uscite indicate nei decreti, in
base ai requisiti posseduti al 31 dicembre 1997 dagli interessati;
sara' cura di questi ultimi presentare apposita istanza qualora
intendano usufruire delle decorrenze (termini iniziali) indicate nel
citato comma 8 dell'art. 59 della legge n. 449/1997.
Infine, allo scopo di consentire un concreto dispiegarsi delle
finalita' dei decreti in esame, in fase di prima applicazione,
coincidente con la prima data utile prevista (1 aprile 1998), e'
consentita una tolleranza nell'accesso al pensionamento che puo'
avvenire anche nel lasso di tempo intercorrente tra il 1 aprile e il
30 aprile 1998 (ultimo giorno di servizio utile).
Per quanto attiene al personale del comparto scuola, riguardato
dall'art. 2 del decreto dei pubblici dipendenti, si evidenzia che
sono previsti termini di decorrenza del trattamento pensionistico
diversi da quelli della tabella allegata al decreto medesimo.
Pertanto, tale personale non e' interessato ai chiarimenti forniti
con la presente circolare.
La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
Il presidente: Seppia