GAZZETTA UFFICIALE N. 73 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 28 03 1998
ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 16 marzo 1998, n. 14.
Art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disposizioni in
materia previdenziale.
PREMESSA.
Sul supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del
30-12-97 n. 302, e' stata pubblicata la Legge 27-12-97, n. 449,
recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
A norma dell'art. 65 della suddetta legge le disposizioni in
esame entrano in vigore il 1 gennaio 1998, salvo una diversa
decorrenza espressamente stabilita.
Con la presente Circolare vengono forniti i primi chiarimenti
sugli aspetti di piu' immediata attuazione della nuova disciplina di
cui all'art. 59 della Legge 449/97.
1.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' per la
generalita' dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 6) Con effetto
dal 1 gennaio 1998, il comma 6 dell'art. 59 introduce, per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, nuovi requisiti per il
pensionamento di anzianita', in sostituzione di quelli previsti dalla
Legge 8-8-95, n. 335.
In particolare, per i dipendenti pubblici iscritti alle forme
esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il diritto alla
pensione di anzianita dal 1 gennaio 1998 si consegue al compimento
del 53 anno di eta' ed al raggiungimento dell'anzianita' contributiva
pari a 35 anni ovvero alla maturazione della sola anzianita'
contributiva pari a 36 anni; per i successivi anni, il diritto al
trattamento di quiescenza si acquisisce secondo quanto previsto dalla
Tabella D allegata alla legge in esame e sotto riportata.
Tabella D
(articolo 59, comma 6)
ANNO ETA' E ANZIANITA' ANZIANITA'
1998 53 e 35 36
1999 53 e 35 37
2000 54 e 35 37
2001 55 e 35 37
2002 55 e 35 37
2003 56 e 35 37
2004 57 e 35 38
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35 40.
1.2 Decorrenza della pensione di anzianita' per la generalita'
dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 8)
I dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui alla
tabella D indicata nel precedente paragrafo, entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' dal 1
luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre possono accedere al pensionamento dal 1
ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1
gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
accedere dal 1 aprile dell'anno successivo. Pertanto, l'accesso al
trattamento pensionistico avverra' secondo le cadenze di cui al
sottoindicato prospetto:
Possesso dei requisiti entro Accesso al pensionamento
+ 57 anni - 57 anni
1 trimestre 1 luglio 1 gennaio anno succ.
2 trimestre 1 ottobre 1 gennaio anno succ.
3 trimestre 1 gennaio anno succ. 1 gennaio anno succ.
4 trimestre 1 aprile anno succ. 1 aprile anno succ.
Premesso che i requisiti per il diritto a pensione sono quelli
previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l'anno 1998:
53 anni di eta' e 35 di contribuzione ovvero 36 di anzianita'
contributiva indipendentemente dall'eta'), i termini di accesso al
trattamento di quiescenza vengono diversamente cadenzati secondo che
l'interessato sia in possesso di un'eta' anagrafica pari o superiore
a 57 anni ovvero inferiore ai 57.
Si fa presente che l'eta' di 57 anni richiesta, utile solo ai
fini della decorrenza della pensione e non del diritto, puo' essere
compiuta entro il giorno precedente la data di decorrenza della
pensione stessa; pertanto, per l'accesso al pensionamento di
anzianita' dal 1 luglio l'eta' di 57 anni dovra' essere perfezionata
entro il 30 giugno mentre, per l'uscita programmata al 1 ottobre, i
57 anni dovranno essere compiuti entro il 30 settembre dello stesso
anno.
Ad esempio, il lavoratore che abbia maturato un'anzianita'
contributiva pari a 35 anni nel primo trimestre dell'anno ma che
compia i 57 anni di eta' nel secondo trimestre, potra' comunque
cessare dal servizio nel primo trimestre, avendo maturato i nuovi
requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianita'
(per l'anno 1998: 53 anni e 35 anni di contribuzione), fermo restando
che l'effettiva erogazione del trattamento di quiescenza avverra'
solo dal 1 luglio dello stesso anno; le stesse considerazioni valgono
anche per il dipendente che maturi entro il primo trimestre il solo
requisito contributivo richiesto dalla colonna 2 Tabella D allegata
alla Legge 449/97 (per l'anno 1998: 36 anni di contribuzione) che
potra' percepire il trattamento di quiescenza dal 1 luglio, qualora
compia i 57 anni di eta' entro il 30 giugno.
Il dipendente con un'eta' anagrafica inferiore a 57 anni e che
maturi il diritto alla pensione di anzianita' entro i primi tre
trimestri dell'anno, in quanto in possesso dei requisiti minimi
previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l'anno 1998:
35 anni di contribuzione congiuntamente ad un'eta' anagrafica di 53
anni ovvero 36 anni di contribuzione), potra' percepire il
trattamento di quiescenza a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo; nel caso in cui i suddetti requisiti vengano maturati
nell'ultimo trimestre dell'anno, avra' diritto all'erogazione della
pensione dal 1 aprile dell'anno successivo.
Poiche' i suddetti requisiti (anno 1998: 35 di anzianita'
contributiva e 53 anni di eta' ovvero 36 anni di contribuzione) sono
quelli minimi richiesti dalla vigente normativa per il conseguimento
del diritto al trattamento pensionistico, gli stessi devono essere
maturati in costanza di iscrizione a questo Istituto.
Il comma 8 dell'art. 59 prevede, esclusivamente per l'anno 1998,
un differimento di tre mesi dei termini di accesso al pensionamento
di anzianita'. Conseguentemente, l'uscita programmata del 1 luglio
1998, riservata ai dipendenti che perfezionino i requisiti di
contribuzione entro il 31 marzo del 1998 e che compiano i 57 anni
eta' entro il 30 giugno 1998, viene differita al 1 ottobre 1998;
analogamente, slitta al 1 gennaio 1999 la decorrenza fissata al 1
ottobre 1998 per i dipendenti che perfezionino entro il 30 giugno
1998 il requisito contributivo e che compiano l'eta' anagrafica di 57
anni entro il 30 settembre 1998.
Tale differimento trova applicazione solo in queste due
fattispecie, in quanto gli altri termini d'accesso non sono comunque
ricompresi nell'anno 1998.
I lavoratori in possesso al 31-12-97 di 35 anni di contribuzione
e 53 anni di eta' ovvero di 36 anni di anzianita' contributiva
indipendentemente dall'eta' conseguono il trattamento pensionistico
di anzianita' con decorrenza dal 1 aprile 1998.
Lavoratori privi di vista
Si sottolinea che le nuove disposizioni, in materia di requisiti
di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico anticipato,
valgono anche per i lavoratori privi di vista in quanto non
contemplati tra le fattispecie derogatorie indicate nell'art. 59
comma 7 della Legge 449/97.
Con effetto dall'1-1-98 anche tali dipendenti possono conseguire
il diritto al trattamento pensionistico anticipato solo al
raggiungimento dei requisiti previsti dalla Tabella D allegata alla
legge in esame e secondo le uscite programmate di cui al presente
paragrafo.
Conseguentemente risulta disapplicato quanto disposto dall'art. 1
comma 32 della L. 335/95 che prevedeva esplicitamente, nei confronti
dei lavoratori privi di vista, il mantenimento delle previgenti
disposizioni in materia di requisiti di accesso (art. 8 D.L.vo
503/92) e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita'
(art 1, comma 2 ter legge 438/92).
Per contro questa categoria di lavoratori continuera' a mantenere
i requisiti minimi gia' in vigore alla data del 31-12-92 per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, cosi' come
indicato dall'art. 1 comma 6 D.L.vo 503/92, in quanto la Legge 449/94
nulla ha innovato in materia, ad eccezione dei criteri di
arrotondamento dell'anzianita' contributiva per i quali si fa
espresso rinvio al paragrafo 6 della presente circolare.
2.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' per
particolari categorie di lavoratori dipendenti (art. 59, comma 7)
L'art. 59 comma 7 della legge in esame prevede, in materia di
requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, l'applicazione
delle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge n.
335/95 nei confronti dei lavoratori dipendenti appartenenti alle
seguenti categorie:
a) operai, cosi' come qualificati dai contratti collettivi di
lavoro, nonche' lavoratori ad essi equivalenti; al riguardo si
precisa che con Decreto Interministeriale, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, verranno individuate le
mansioni da considerare "equivalenti" (comma 10, art. 59). Si precisa
che la qualifica di "operaio o equivalente" deve essere posseduta
alla data di cessazione dal servizio e debitamente certificata
dall'ente datore di lavoro, in base al profilo professionale cosi'
come stabilito dal contratto di categoria.
b) Lavoratori precoci, ossia che risultino iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa
tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attivita'
lavorativa.
Sono valutabili a tale fine tutti i periodi contributivi
ricollegabili ad un'effettiva prestazione lavorativa (ancorche' non
continuativa) collocati temporalmente tra la data di compimento del
14 anno di eta' e quella di compimento del 19 anno.
A tal fine, vengono riconosciuti utili anche eventuali periodi di
lavoro prestati all'estero che siano stati o meno riscattati, ovvero
periodi di lavoro resi con obbligo di iscrizione a forme
pensionistiche obbligatorie con versamento contributivo nel Fondo
lavoratori dipendenti o Gestioni speciali, indipendentemente dalla
circostanza che il periodo stesso sia stato oggetto di
ricongiunzione. Ovviamente, qualora il periodo non sia stato
riscattato o ricongiunto, si dovra' richiedere all'ente previdenziale
l'effettiva contribuzione accreditata.
c) - Lavoratori collocati in mobilita' per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 3-11-97, ivi compresi i dipendenti che
abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 3 D.L. 19.5.97 n. 129,
convertito con modificazioni nella Legge 18.7.97, n. 229, per i quali
l'accordo collettivo intervenga entro il 31-3-98;
- lavoratori che abbiano presentato domanda di autorizzazione ai
versamenti volontari entro il 31-10-97 che, in base ai predetti
requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui alla citata
legge 335/95, conseguiranno il diritto al trattamento di quiescenza
anticipato alla data del 31-12-98;
- dipendenti autorizzati ai prepensionamenti in base a
disposizioni di legge anteriori al 3-11-97. Gli iscritti a questo
Istituto che rientrano in tale categoria sono i dipendenti del
settore portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale di cui al
D.L. 21.10.96 n. 535, convertito in Legge 23.12.96, n. 647.
Si riporta la Tabella B allegata alla legge 335/95, cosi' come
elaborata in base all'art. 1 comma 26 della stessa legge:
Tabella B
(articolo 1 comma 26 L. 335/95)
ANNO ETA' E ANZIANITA' ANZIANITA'
1998 53 e 35 36
1999 53 e 35 37
2000 54 e 35 37
2001 54 e 35 37
2002 55 e 35 37
2003 55 e 35 37
2004 56 e 35 38
2005 56 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35 40
Pertanto, per gli iscritti alle forme esclusive dell'AGO, le
agevolazioni previste per queste categorie di lavoratori si
concretizzeranno in una riduzione sull'eta' anagrafica solamente in
corrispondenza di determinati anni ed a partire dal 2001, anno in
cui, fermo restando il requisito contributivo di 35 anni, il
requisito anagrafico richiesto sara' pari a 54 anni anziche' 55.
Conseguentemente anche i lavoratori che abbiano presentato
domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il
3-11-97, dovranno comunque maturare dall'1-1-98 i requisiti
contributivi ed anagrafici come riportati nella sopraindicata
tabella.
2.2 Decorrenza della pensione di anzianita' per particolari
categorie di lavoratori dipendenti (art. 59 comma 8)
Per i dipendenti appartenenti alle categorie di cui al precedente
paragrafo 2.1 punti a) e b), si applicano le medesime disposizioni in
materia di decorrenza del trattamento pensionistico gia' indicate per
la generalita' dei lavoratori, compreso il differimento di tre mesi
previsto per l'anno 1998.
Qualora detti lavoratori risultino gia' in possesso al 31-12-97
dei requisiti di cui alla Tabella B allegata alla Legge 335/95 (52
anni di eta' e dell'anzianita' contributiva di 35 anni ovvero di 36
anni di anzianita' contributiva indipendentemente dall'eta') possono
conseguire il trattamento pensionistico di anzianita' con decorrenza
dal 1 aprile 1998.
Per quanto riguarda i lavoratori di cui al paragrafo 2.1 punto c)
il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza
gia' previsti dalle previgenti disposizioni. In particolare detti
dipendenti:
- se in possesso al 31-12-97 del requisito anagrafico di 52 anni
di eta' e dell'anzianita' contributiva pari a 35 anni ovvero di 36
anni di contribuzione indipendentemente dall'eta', possono conseguire
la pensione di anzianita' dal 1 gennaio 1998 (art. l, comma 29, legge
n. 335/95, tabella E);
- se matureranno detti requisiti in data successiva all' 1-1-98
(per tale anno: 53 anni di eta' ed anzianita' contributiva di 35
anni, ovvero 36 di contribuzione indipendentemente dall'eta'),
conseguiranno il trattamento pensionistico secondo le cadenze di cui
al sottoindicato prospetto, senza effettuare alcun differimento:
Possesso dei requisiti entro Accesso al pensionamento
+ 57 anni - 57 anni
1 trimestre 1 luglio 1 gennaio anno succ.
2 trimestre 1 ottobre 1 gennaio anno succ.
3 trimestre 1 gennaio anno succ. 1 gennaio anno succ.
4 trimestre 1 aprile anno succ. 1 aprile anno succ.
Nell'ambito dei lavoratori rientranti in particolari categorie di
cui al paragrafo 2.1 punto c) in esame, unica eccezione e'
rappresentata, secondo quanto disposto dall'art. 59 comma 8, dai
prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge
antecedenti al 3-11-97, per i quali l'art. 59 comma 8 prevede
l'applicazione delle previgenti disposizioni in materia di
decorrenza; per gli iscritti a questo Istituto tali lavoratori si
identificano con i dipendenti del settore portuale, marittimo,
cantieristico ed armatoriale, i quali hanno diritto alla decorrenza
immediata e non differita del trattamento di quiescenza cosi' come
indicato nella Circolare INPDAP n. 63 del 27-11-97.
Si precisa che nei confronti di questi lavoratori, per esplicita
previsione normativa (art. 59 comma 7 ultimo capoverso), continuano
ad applicarsi, in materia di requisiti di accesso, le disposizioni di
legge anteriori al 3 novembre 1997.
Si sottolinea che le decorrenze dei trattamenti pensionistici per
la generalita' dei lavoratori cosi' come per particolari categorie
(paragrafi 1.2 e 2.2.) devono intendersi non come date fisse ma
termini iniziali a partire dai quali gli iscritti possono conseguire
il trattamento di quiescenza, confermando le disposizioni gia'
impartite da questo Istituto sulla legge di riforma n. 335/95.
3. Lavoratori dipendenti con anzianita' contributiva non
inferiore a 40 anni (art. 59 comma 8)
Per i lavoratori che siano in possesso di un'anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni),
il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza
anticipato previsti dalle previgenti disposizioni.
Di conseguenza, la decorrenza sara' immediata in quanto detti
lavoratori risultano aver gia' maturato, indipendentemente dall'eta',
i requisiti minimi stabiliti dalla Tabella B colonna 2 allegata alla
legge 335/95, per l'accesso alle uscite programmate previste
dall'art. 1 comma 29 L. 335/95 che, si ribadisce, sono considerate
non date fisse ma termini iniziali a partire dai quali gli iscritti
possono conseguire il trattamento di quiescenza.
4. Trattamento pensionistico di anzianita' a seguito di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
(art. 59 comma 8)
L'INPDAP con Circolare n. 61 del 27-11-97 pubblicata su G.U. n.
283 del 4-12-97 ha fornito chiarimenti in merito alle modalita'
applicative del Decreto 29-7-97, n. 331, emanato in attuazione di
quanto disposto dall'art. 1 comma 187 L. 662/96, secondo i criteri
indicati dal comma 185 dello stesso articolo 1.
In tale sede questo Istituto ha precisato che "La trasformazione
del rapporto di lavoro in tempo parziale avverra' entro 60 giorni
dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato;
dalla stessa data decorrera' il trattamento pensionistico anticipato,
anche in deroga alle decorrenze fissate dall'art. 1 comma 29 L.
335/95, a condizione che il richiedente sia gia' in possesso dei
requisiti richiesti dalla Tabella B allegata alla citata legge di
riforma".
A riguardo la Legge 449/97 all'art. 59 comma 8, nel modificare
tale orientamento, prevede che le trasformazioni del rapporto di
lavoro in part time, esercitate ai sensi dell'art. 1 D.M. 331/97 ed
aventi effetto dall'1-1-98, saranno subordinate al raggiungimento dei
nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico di cui
all'art. 59 commi 6 e 7, richiesti per la generalita' dei lavoratori
ovvero per particolari categorie, come precisato ai paragrafi 1.1 e
2.1.
Lo stesso comma stabilisce, altresi', che la trasformazione del
rapporto di lavoro da full time a part time, nonche' il relativo
trattamento di quiescenza, non avvengano piu' automaticamente entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ma
seguiranno le nuove uscite programmate delle pensioni di anzianita'
gia' indicate ai paragrafi 1.2 e 2.2.
La data di trasformazione del rapporto di lavoro coincide con
quella di decorrenza del trattamento di pensione.
5. Disposizioni particolari
5.1 Art. 59 comma 54
Il comma 54 dell'art. 59 ha confermato, relativamente al periodo
dal 3 novembre al 31 dicembre 1997 la sospensione, disposta dal D.L.
3 novembre 1997 n. 375, delle previgenti norme di legge, di
regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con
decorrenza nel periodo sopra indicato, a trattamenti pensionistici di
anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta'
prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli
ordinamenti.
Contestualmente lo stesso comma ha escluso dal blocco i casi di
prepensionamento di cui al precedente paragrafo 2.1 punto c),
riguardanti i dipendenti del settore portuale, marittimo,
cantieristico ed armatoriale di cui al D.L. 21.10.96 n. 535,
convertito in Legge 23.12.96, n. 647 nonche' i lavoratori che
risultino in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno 40
anni.
Pur non essendo esplicitamente previsto nel comma in esame,
questo Istituto ravvisa la necessita' di far rientrare nelle
fattispecie derogatorie del "blocco" delle pensioni di anzianita'
disposto dal D.L. 375/97, anche i lavoratori dispensati dal servizio
a seguito di riconoscimento di inabilita' relativa alle mansioni.
Pertanto, in tali ipotesi dovranno essere riesaminate d'ufficio
le domande di pensionamento presentate durante il periodo di blocco
attribuendo, anche nei casi di cessazione intervenuta nel suddetto
periodo, una decorrenza immediata del trattamento di quiescenza.
5.2 Dipendenti con domanda di pensionamento presentata ante
3-11-97
Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza esclusive
dell'AGO, che abbiano presentato domanda in data anteriore al
3-11-97, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza,
per accedere al pensionamento entro il 1998, la decorrenza del
trattamento di quiescenza verra' stabilita con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il
31-3-98.
Per verificare l'obbligo di accoglimento delle dimissioni,
occorrera' fare riferimento a quanto previsto in merito alla
risoluzione del rapporto di lavoro dai singoli contratti collettivi
nazionali di lavoro, in base al comparto di appartenenza
dell'iscritto.
Il suddetto Decreto riguardera' anche i dipendenti pubblici,
sempre con istanza presentata anteriormente al 3-11-97, accolta ove
previsto dall'Amministrazione di appartenenza, coinvolti nella
sospensione dei trattamenti pensionistici di cui al D.L. 375/97, che
abbiano inoltrato domanda di revoca o di riammissione in servizio ai
sensi del decreto legge medesimo.
Si ricorda che tali facolta' avrebbero potuto essere esercitate
entro il 31-12-97 ovvero entro il 31-1-98, cosi' come indicato
dall'art. 59 comma 54.
I termini di accesso, stabiliti dal citato Decreto, saranno
determinati in base a criteri di maggiore eta' anagrafica ed
anzianita' contributiva, nonche' di data di presentazione della
domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro.
I dipendenti destinatari dell'emanando Decreto Interministeriale,
dovranno risultare in possesso, alla data dai medesimi indicata per
la cessazione dal servizio, dei requisiti contributivi e/o anagrafici
previsti dalla previgente normativa (art. 1 comma 27 lettere a) e b)
della legge 335/95).
Tutti i lavoratori pubblici, con domanda presentata ante 3-11-97,
accolta ove previsto, per l'accesso al pensionamento entro il 1998
hanno facolta':
- di proseguire il rapporto di lavoro oltre la data prefissata
nell'originaria domanda di pensionamento fino alla nuova decorrenza
che verra' fissata dal citato Decreto Interministeriale;
- di revocare, entro il 31-1-98, in modo incondizionato la
precedente istanza, proseguendo, in tal caso, l'attivita' lavorativa
fino alla maturazione dei nuovi requisiti richiesti dalla normativa
vigente alla definitiva cessazione dal servizio;
- di cessare dal servizio rispettando la data indicata nella
originaria domanda di pensionamento, fermo restando che l'erogazione
del trattamento di quiescenza avverra' secondo i termini indicati nel
Decreto Interministeriale.
Il periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e
l'eventuale riammissione verra' valutato secondo le disposizioni
impartite dall'art. 13 comma 8 L. 724/94; in particolare la
riammissione avverra' con la qualifica rivestita e con l'anzianita'
di servizio maturata all'atto della cessazione, con esclusione di
ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in
connessione al collocamento a riposo. Ai fini previdenziali, il
periodo in esame non sara' considerato interruttivo del servizio ed
il trattamento economico spettante sara' quello equivalente nelle
posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad analogo
istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti
5.3 Dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 3-11-97
Viene confermato l'accesso al trattamento di quiescenza
anticipato al 1 gennaio 1998, per i lavoratori dipendenti nei
confronti dei quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di
lavoro anteriormente alla data del 3-11-97 (ultimo giorno di servizio
2-11-97) e che avevano maturato i requisiti previsti per il diritto
al trattamento pensionistico anticipato di cui all'art. 1, comma 27,
lettera a) e b) della legge 335/95, la cui decorrenza era fissata dal
1-1-98.
5.4 Dipendenti privati iscritti all'INPDAP
Rientrano in tale categoria i lavoratori iscritti a questo
Istituto ma appartenenti ad Enti non contemplati dall'art. 1 comma 2
del D.L.vo 3-2-93, n. 29, e pertanto qualificabili come "dipendenti
privati".
Detti lavoratori, con periodo di preavviso in corso alla data del
3 novembre 1997 ed in possesso al 31-12-97 dei requisiti previsti
dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335/95, per accedere al
pensionamento di anzianita' dal 1 gennaio 1998, possono conseguire il
trattamento di quiescenza dal 1 aprile 1998. Il comma 54 dell'art. 59
prevede per questi lavoratori la facolta' di richiedere il
prolungamento dei termini di Preavviso fino alla suddetta data, ove
inferiori, sempreche' tale facolta' sia stata esercitata entro 10
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 449/97.
Analogamente possono accedere al pensionamento di anzianita' dal
1 aprile 1998 i dipendenti che, trovandosi in preavviso alla data del
3-11-97 e avendo maturato i requisiti previsti dall'art. l, comma 29
della L. 335/95, per accedere al pensionamento di anzianita' a
decorrere dal 1 gennaio 1998, sono cessati dal rapporto di lavoro,
per scadenza del termine di preavviso, entro il 31-12-97.
I medesimi lavoratori il cui periodo di preavviso in corso al
3-11-97 sia scaduto successivamente alla predetta data ma
anteriormente al 1-1-98, che avevano gia' maturato i requisiti per
accedere al pensionamento di anzianita' con decorrenza nel corso
dell'anno 1997, hanno diritto al trattamento di quiescenza con
decorrenza dal 1 gennaio 1998, sempreche' risultino privi di
attivita' lavorativa.
Qualora il lavoratore abbia un preavviso in corso alla data del
3-11-97 con scadenza successiva al 1 aprile 1998, se ha maturato i
requisiti previsti dall' art. 1, comma 29 della legge 335/95, per
accedere al pensionamento di anzianita' a decorrere dal 1 gennaio
1998, puo' revocare detto preavviso e, in quanto iscritto a forme
esclusive dell'AGO, restare in servizio fino all'uscita che verra'
programmata con il Decreto Interministeriale.
In carenza delle suddette condizioni, il comma 54 dell'art. 59
prevede, sia per i lavoratori pubblici che privati, con preavviso in
corso al 1 gennaio 1998, la possibilita' di revocare il preavviso
stesso. L'accesso al pensionamento avverra' secondo le modalita' e i
termini stabiliti dalla legge 449/97 o comunque quelli vigenti al
momento della definitiva cessazione dal servizio.
Si precisa che la condizione di lavoratore in preavviso alla data
del 3-11-97 deve risultare da apposita dichiarazione di
responsabilita' del datore di lavoro, dalla quale si evinca la durata
del preavviso, cosi' come previsto dalle clausole contrattuali, la
data iniziale del preavviso, nonche' il termine finale.
6. Arrotondamenti (art. 59 comma 1 lettera b)
In virtu' di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera b),
con effetto dall'1-1-98, per la determinazione dell'anzianita'
contributiva sia ai fini del diritto che della misura della
prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti
per eccesso o per difetto. Dal tenore letterale della norma in esame
si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi
esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici
decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianita', o
inabilita', si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti
cosi' come previsti dall'art. 3 della legge 274/91. In sostanza, il
requisito di 35 anni richiesto per il diritto alla pensione di
anzianita' si conseguira' al raggiungimento di 34 anni, 11 mesi e 16
giorni; per le pensione derivanti da cessazioni a seguito di
riconoscimento di inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi
proficuo lavoro, nonche' per le pensioni di vecchiaia, il requisito
minimo richiesto sara' pari a 14 anni 11 mesi e 16 giorni (qualora il
lavoratore sia stato assunto anteriormente al 31-12-92) mentre il
diritto alla pensione di inabilita' relativa si perfezionera' al
raggiungimento dei 19 anni 11 mesi e 16 giorni.
Tali disposizioni vengono estese, con la medesima decorrenza,
anche agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari nonche'
agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato. In
sostanza per tali lavoratori, ai fini della valutazione del servizio
utile, viene meno quanto previsto dall'art. 40 commi 2 e 3 del T.U.
delle pensioni approvato con DPR 29-12-73, n. 1092 in virtu' dei
quali veniva computata ad anno intero la frazione di anno superiore a
sei mesi mentre veniva trascurata quella uguale od inferiore a sei
mesi.
Pertanto, con effetto dall'1-1-98 le singole amministrazioni, ai
fini della misura del trattamento pensionistico, dovranno arrotondare
il servizio complessivo utile a mese intero, trascurando la frazione
del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese
quella superiore; di conseguenza, l'aliquota di rendimento da
utilizzare sara' determinata dalla somma tra l'aliquota annua
relativa agli anni interi da computare ed un incremento pari al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra l'aliquota di
rendimento immediatamente superiore e quella inferiore per il numero
dei mesi corrispondenti alla frazione di anno.
Si precisa che tale calcolo dovra' essere effettuato per
l'individuazione delle aliquote di rendimento per la determinazione
delle singole quote di pensione da liquidare con il sistema
retributivo.
Occorre, infine, sottolineare che per il diritto al trattamento
pensionistico a favore dei superstiti l'anzianita' contributiva
richiesta di 15 anni ovvero di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio
precedente la data del decesso deve essere pienamente raggiunta senza
operare alcuna forma di arrotondamento, in quanto e' stata estesa
agli iscritti a questo Istituto, in virtu' dell'art. 1 comma 41 della
L. 335/95, la disciplina gia' vigente nell'Assicurazione Generale
Obbligatoria, dove non opera alcun arrotondamento.
Le stesse considerazioni valgono anche per la maturazione del
requisito contributivo di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio
precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, nel caso di
riconoscimento di una inabilita' ai sensi dell'art. 2 comma 12 L.
335/95.
7. Termini di presentazione della domanda di pensionamento (art.
59 comma 21)
Ai sensi dell'art. 59 comma 21 le domande finalizzate ad ottenere
il trattamento di quiescenza anticipato dei dipendenti della pubblica
amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi
dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; la mancata
risoluzione del rapporto di lavoro a tale data comporta la decadenza
della domanda.
Si precisa che le domande di pensionamento non hanno alcun
collegamento con le comunicazioni di recesso dal servizio presentate
dai dipendenti all'ente datore di lavoro; pertanto, qualora queste
ultime non contengano anche una esplicita richiesta di trattamento di
quiescenza anticipato, non saranno soggette ai termini di decadenza
sopra indicate.
8. Tetto retributivo (art. 59 comma 1)
Ai sensi dell'art. 59 comma 1 L. 449/97, con effetto sulle
anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1998, si
applicano, nei confronti di tutti i lavoratori iscritti a questo
Istituto, le disposizioni gia' in vigore nell'AGO in materia di
abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento delle fasce di
retribuzione eccedenti il tetto pensionabile, cosi' come indicate
nella tabella di cui all'art. 12 comma 1 del D.L.vo 503/92.
Sempre a decorrere dall'1-1-98, viene abrogato il comma 3
dell'art. 12 dello stesso D.L.vo 503/92 con il quale si estendeva
progressivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle forme di
previdenza esclusive dell'AGO, che non prevedevano limiti massimi di
retribuzione pensionabile, il criterio della riduzione percentuale
delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di retribuzione
piu' elevata tra quelle previste nel comma 1, con cadenza
quinquennale e con scaglionamento riferito alla meta' delle riduzioni
predette.
Ulteriori chiarimenti in merito alle modalita' applicative delle
suddette disposizioni verranno forniti da questo Istituto, non appena
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avra' impartito
indicazioni in linea con il processo di armonizzazione della diverse
forme di previdenza obbligatorie.
9. Regime di cumulo tra prestazioni pensionistiche e reddito da
lavoro dipendente o autonomo
9.1 Pensioni di vecchiaia ed invalidita'
A) Normativa vigente al 31-12-97 - Prima di analizzare le novita'
in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro introdotte
dall'art. 59 commi 4 e 14 della Legge 449/97, si ritiene opportuno
fornire una sintesi delle disposizioni vigenti alla data del 31-12-97
per gli iscritti a questo Istituto.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1, del D.L.vo 30-12-92 n. 503, a
decorrere dal 1 gennaio 1994, le quote delle pensioni dirette di
vecchiaia e di invalidita' eccedenti l'ammontare corrispondente al
trattamento minimo INPS, non sono cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei
redditi stessi.
Per effetto di tale disposizione e' pertanto incumulabile con i
redditi da lavoro dipendente ed autonomo, fino a concorrenza del
relativo ammontare, la meta' della differenza tra l'importo della
pensione e l'importo del trattamento minimo.
In attuazione dei principi di armonizzazione della normativa in
materia di limitazione al cumulo dei trattamenti pensionistici con i
redditi da lavoro dipendente ed autonomo, lo stesso art. 10, comma 1
del D.L.vo 503/92 ha confermato le disposizioni di cui all'art. 20,
commi 2, 3, 4 ,5 e 6 del DPR 27/4/68 n. 488 e successive
modificazioni ed integrazioni, gia' vigenti nell'Assicurazione
Generale Obbligatoria, estendendole alle forme di previdenza
esclusive e sostitutive della stessa.
Per effetto delle richiamate disposizioni, ai fini
dell'applicazione del divieto di cumulo, sui trattamenti
pensionistici di vecchiaia ed invalidita' erogati dall'1-1-94, si
dovra' tenere presente quanto segue:
- le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto dei
trattamenti di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono
essere detratte anche le quote dovute per contributi previdenziali ed
assistenziali (art. 20 comma 2 DPR 488/68, cosi' come sostituito
dall'art. 20 Legge 30-4-69, n. 153);
- nei casi in cui sulle pensioni liquidate dall'AGO e' esercitato
il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e
di enti locali, le disposizioni in materia di divieto di cumulo
trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei
pensionati l'art. 20 comma 4 DPR 488/68);
- non sono riguardati dal divieto di cumulo i pensionati che
svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica
di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati ed in
qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e famigliari
(art. 20 comma 5 del DPR 488/68, come sostituito dall'art. 20 Legge
153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72);
- il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si
applica alla tredicesima rata di pensione;
La normativa introdotta dall'art. 10 del D.L.vo 503/92 prevede,
inoltre, espressamente alcune situazioni nelle quali non opera il
divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia e invalidita' con i
redditi di lavoro dipendente ed autonomo. Esse sono:
- titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza
esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono
esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta delle persone
fisiche (art. 10 comma 2 D.L.vo 503/92);
- pensionati assunti con contratto di lavoro a termine di durata
complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno solare (art.
10 comma 2 D.L.vo 503/92); l'esclusione in parola e' correlata
soltanto alla durata complessiva nell'anno solare dei rapporti di
lavoro instaurati sulla base di contratti a termine. A nulla rileva,
pertanto, agli effetti previsti dalla norma l'entita' della
retribuzione percepita dal pensionato in relazione a tali rapporti.
In caso di superamento nel corso dell'anno delle 50 giornate di
lavoro, il divieto di cumulo opera per la totalita' delle giornate
lavorate;
- pensionati dalla cui attivita' dipendente o autonoma derivi un
reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al
corrispondente anno (art. 10, comma 2 D.L.vo 503/92); l'esclusione in
parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attivita'
lavorativa svolta essendo correlata esclusivamente all'entita' del
reddito prodotto;
- pensionati che svolgono la loro attivita' nell'ambito di
programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente
utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e
private (art. 10 comma 5 D.L.vo 503/92);
- pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le
indennita' percepite per l'esercizio di tale funzione (comma 4 bis,
aggiunto all'art. 11 della Legge 21-11-91, n. 374, dalla Legge
6-12-94 n. 673).
In realta', il rigore delle norme contenute nell'art. 10 del
D.L.vo 503/92 sono state parzialmente temperate dall'art. 11 comma 10
della successiva Legge 24-12-93 n. 537, che sostituendo l'art. 10
comma 8 del citato D.L.vo 503/92, prevedeva nei confronti dei
lavoratori titolari di pensione alla data del 31-12-94, ovvero di
coloro che avevano raggiunto a tale data i requisiti contributivi
minimi richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico di
vecchiaia, la continuazione dell'applicazione della previgente
normativa, se piu' favorevole. Tale normativa, per gli iscritti alle
forme esclusive dell'AGO, consisteva nella totale cumulabilita' tra
pensione di vecchiaia e redditi derivanti da lavoro sia autonomo che
dipendente.
Sono equiparate alle pensioni di vecchiaia (art. 10 comma 6
D.L.vo 503/92), ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di cumulo, i trattamenti pensionistici riconosciuti a seguito
di cessazione dal servizio per invalidita' derivante o meno da causa
di servizio, purche' tale da impedire la prosecuzione del rapporto di
lavoro (art. 10 del D.L. n. 49, convertito con modificazioni nella
Legge 18-4-86 n. 120). Per gli iscritti a questo Istituto tali
fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici
privilegiati, nonche' in quelli derivanti da dispensa dal servizio
per inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o
quella relativa alle mansioni (art. 13, Legge 274/91 ovvero art. 27
della Legge 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).
Per contro, il conferimento di un trattamento pensionistico di
inabilita', riconosciuto ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, e'
incompatibile con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o
subordinato in Italia o all'estero svolti successivamente alla
concessione della pensione. E' altresi' incompatibile con
l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in
albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento
sostitutivo od integrativo della retribuzione.
Potevano essere, altresi', equiparati alle pensioni di vecchiaia,
esclusivamente al fine dell'applicazione delle disposizioni in
materia di cumulo, i trattamenti pensionistici erogati entro il
31-12-97, sulla base di un'anzianita' contributiva pari ad almeno
quaranta anni, indipendentemente dalla circostanza che tale requisito
rappresentasse il limite massimo previsto dal regolamento organico
dell'Ente di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio.
Infatti, l'art. 10, comma 7 del D.L. 29-1-83 n. 17, convertito
con modificazioni nella legge 25-3-83 n. 79, nell'estendere agli
iscritti a questo Istituto le norme sui divieti di cumulo gia'
previste nell'AGO dall'art. 22 della Legge 30-4-69 n. 153, aveva
stabilito che tali limitazioni riguardavano esclusivamente i soggetti
che fruivano di pensionamenti anticipati in applicazione delle
disposizioni sull'indennita' integrativa speciale, contemplati nello
stesso art. 10, ossia:
- quelli avvenuti a domanda prima del compimento dell'eta'
massima di eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
- quelli avvenuti a domanda prima della maturazione dei quaranta
anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.
B) Nuove disposizioni dall'1-1-98 (art. 59, commi 4 e 5) - Con
effetto sui trattamenti pensionistici liquidati a decorrere dal 1
gennaio 1998 si applicano per gli iscritti a questo Istituto le
disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e
redditi da lavoro dipendente o autonomo cosi' come previste
nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (commi 4 e 5).
In particolare le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di
invalidita', eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento
minimo INPS, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente
ed autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi
stessi (cosi' come gia' previsto dall'art. 10 comma 1 D.L.vo 503/92).
In sostanza, per effetto dell'armonizzazione gia' avviata con il
D.L.vo 503/92, continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia
di cumulo cosi' come illustrate nel paragrafo 9.1 punto A) con alcune
sostanziali novita'.
In primo luogo, gli iscritti a questo Istituto che alla data del
31-12-94 avevano gia' raggiunto i requisiti contributivi minimi
richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico di
vecchiaia e che, in virtu' di quanto disposto dall'art. 11 comma 10
della Legge 537/93, avrebbero potuto ottenere, agli effetti del
cumulo, l'applicazione della previgente normativa in vigore presso
questo Istituto se piu' favorevole, ora saranno riguardati dalla
disciplina vigente ante D.L.vo 503/92 nell'Assicurazione Generale
Obbligatoria. Tale normativa prevede la totale cumulabilita' del
trattamento pensionistico di vecchiaia e di invalidita' con i redditi
derivanti da lavoro autonomo; per contro non sono cumulabili, con la
retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle
dipendenze di terzi, le quote di pensione di vecchiaia e invalidita'
eccedenti l'ammontare del trattamento minimo INPS, nella misura del
50% del loro importo e fino a concorrenza della retribuzione stessa.
Per chi usufruisce di tale disposizione, si ricorda che
anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo 503/92 il divieto di
cumulo delle pensioni di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente
non trovava applicazione nei confronti dei pensionati che svolgevano
attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica di
salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati ed in
qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e famigliari
(art. 20 comma 5 del DPR 488/68 come sostituito dall'art. 20 L.
153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72).
Altra novita' e' rappresentata dai trattamenti pensionistici
erogati a partire dall'1-1-98 sulla base di un'anzianita'
contributiva pari ad almeno 40 anni; infatti, anche qualora tale
requisito rappresenti il limite massimo di servizio previsto dal
regolamento organico dell'ente di appartenenza per il collocamento a
riposo d'ufficio, non si potra' piu' configurare come un
pensionamento di vecchiaia, agli effetti del cumulo, ma rientrera'
nella categoria dei trattamenti pensionistici anticipati come avviene
nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale, per esplicita
previsione normativa, occorrera' ora fare riferimento.
Poiche' tali nuove disposizioni, in virtu' di quanto indicato
dall'art. 59, commi 4 e 5, operano, per gli iscritti a questo
Istituto, solo sui trattamenti pensionistici liquidati con effetto
dall'1-1-98, le pensioni di vecchiaia, di invalidita' o di privilegio
aventi decorrenza anteriore a tale data continuano ad essere
disciplinate dalla normativa vigente fino al 31-12-97, cosi' come
indicata al paragrafo 9.1 punto A).
9.2 Pensioni di anzianita'
A) Normativa vigente al 31-12-97 - Ai sensi dell'art. 10 comma 6
del D.L.vo 503/92, nel testo risultante dall'art. 11, comma 9 della
Legge 537/93, le pensioni di anzianita' decorrenti dall'1-1-94 non
sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente - nella loro
interezza - e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50%
della parte eccedente il trattamento minimo INPS, fino a concorrenza
dei redditi stessi.
In realta', tali disposizioni hanno trovato applicazione solo nei
confronti dei lavoratori che avevano conseguito i requisiti
contributivi minimi richiesti per l'accesso al trattamento
pensionistico anticipato a decorrere dall'1-1-95; infatti, nei
confronti dei titolari di pensione di anzianita' alla data del
31-12-94 e dei lavoratori che entro tale data avevano maturato i
requisiti contributivi minimi per la liquidazione del trattamento
pensionistico di anzianita', l'art. 10 comma 8 del D.L.vo 503/92
cosi' come sostituito dall'art. 11 comma 10 della L. 537/93,
prevedeva l'applicazione delle disposizioni in materia di cumulo di
cui alla normativa vigente anteriormente al 1 gennaio 1994, se piu'
favorevole. Tale normativa consisteva nell'intera incumulabilita'
della pensione di anzianita' con i redditi da lavoro dipendente (art.
10 legge 25-3-83 n. 79, con il quale veniva estesa ai pubblici
dipendenti l'applicazione dell'art. 22 della Legge 153/69, gia' in
vigore presso l'AGO) e nella totale cumulabilita' con un reddito
derivante da lavoro autonomo.
Successivamente l'art. 1, commi 188 e 189 della legge 23-12-96,
n. 662 stabiliva, con effetto sui trattamenti liquidati dall'1-10-96,
la totale incumulabilita' delle pensioni di anzianita', limitatamente
alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi di
lavoro di qualsiasi natura.
Eccezioni alla regola generale erano costituite dalle pensioni
liquidate ad iscritti che avevano raggiunto alla data del 30-9-96 il
requisito contributivo di 36 anni, ovvero quello di 35 anni
unitamente a quello anagrafico di 52 anni, nonche' quelle relative ai
lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a
riposo per anzianita' entro il 28-9-94 e la cui istanza era stata
regolarmente accolta.
A queste categorie di pensionati, cosi' come a tutti coloro le
cui pensioni di anzianita' avevano decorrenza anteriore al 1 ottobre
1996, continuavano ad applicarsi le disposizioni della previgente
normativa in materia di cumulo come sopra indicato.
Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 189 della Legge
662/96), sfuggono altresi' al divieto di cumulo con i redditi di
qualsiasi natura, i trattamenti pensionistici conseguiti con 40 anni
di contribuzione ovvero con l'anzianita' contributiva massima
prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' quelli relativi a
cessazioni per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (art.
10 del D.L. 49/86 convertito con modificazioni dalla Legge 120/86).
Tali pensionamenti, infatti, pur rappresentando dei collocamenti a
riposo anticipati rispetto al limite di eta' previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio, sono stati di fado equiparati, agli
effetti del cumulo, a trattamenti pensionistici di vecchiaia e,
pertanto, continueranno ad essere disciplinati dalla previgente
normativa in materia (vedi paragrafo 9.1 punto A).
Esclusioni del divieto di cumulo - Il divieto di cumulo della
pensione di anzianita' con i redditi da lavoro non trova applicazione
nei seguenti casi:
a) pensionati che svolgono la loro attivita' nell'ambito di
programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente
utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e
private (art. 10, comma 5 D.L.vo 503/92);
b) pensionati che svolgono la funzione di giudici di pace per le
indennita' percepite per l'esercizio di tale funzione (comma 4 bis,
aggiunto all'art. 11 della L. 374/91, dalla L. 673/94).
Agli effetti del regime del cumulo, le pensioni di anzianita'
sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di esse
compiono l'eta' stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio
(art. 10 comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell'applicazione di detta
disposizione devono essere tenuti presenti i nuovi-limiti di eta'
previsti dall'art. 5 D.L.vo 503/92, cosi' come modificati dall'art.
11 L. 724/94 ovvero dai regolamenti organici degli enti, se
superiori.
B) Nuove disposizioni dall'1-1-98 (art. 59, commi 4, 5 e 14) -
Con effetto dal 1 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 59, comma 14 della
Legge 449/97, le quote dei trattamenti pensionistici di anzianita'
eccedenti l'ammontare del trattamento minimo INPS non sono cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino alla
concorrenza dei redditi stessi.
Tali disposizioni si applicano inderogabilmente a tutti i
trattamenti di quiescenza anticipati aventi decorrenza dal 1 gennaio
1998, indipendentemente dalla circostanza che gli interessati abbiano
maturato o meno entro la data del 31-12-94 i requisiti richiesti per
l'accesso al pensionamento di anzianita'.
Con lo stesso comma 14 dell'art. 59 viene confermata, se piu'
favorevole, la previgente normativa in materia di cumulo per i
trattamenti liquidati in data precedente al 1 gennaio 1998.
Pertanto, in virtu' della facolta' concessa dal legislatore di
applicare la normativa ritenuta piu' favorevole, i pensionati
(cessati dall'1-10-96 al 31-12-97) coinvolti nel regime di totale
incumulabilita', disposto dall'art. 1 commi 188 e 189 della legge
662/96, potranno a decorrere dall'1-1-98 cumulare la pensione di
anzianita' con i redditi derivanti da lavoro autonomo secondo le
modalita' sopra indicate.
Il divieto di cumulo della pensione di anzianita' con i redditi
da lavoro autonomo opera anche nei confronti dei pensionati dalla cui
attivita' lavorativa derivi un reddito inferiore all'importo del
trattamento minimo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, relativo
al corrispondente anno.
La pensione di anzianita' e redditi da lavoro dipendente sono
totalmente incumulabili; in pratica, viene trattenuto l'intero
importo del trattamento pensionistico, fino alla concorrenza del
reddito, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi
previdenziali ed assistenziali, derivante da attivita' lavorativa
prestata alle dipendenze di terzi.
La tredicesima rata di pensione non e' cumulabile con la
tredicesima mensilita' di retribuzione o con gli equivalenti
emolumenti.
Si ribadisce, che a decorrere dal 1-1-98 i trattamenti
pensionistici erogati sulla base di un'anzianita' contributiva pari
ad almeno quaranta anni, anche qualora tale requisito rappresenti il
limite massimo di servizio previsto dal Regolamento Organico
dell'Ente di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio,
dovranno configurarsi, per i fini di cui trattasi, come pensionamenti
di anzianita' in analogia a quanto avviene nell'Assicurazione
Generale Obbligatoria, alla quale si dovra' fare riferimento per
esplicita disposizione normativa.
Agli effetti del regime del cumulo, le pensioni di anzianita'
sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di esse
compiono l'eta' stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio
(art. 10 comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell'applicazione di detta
disposizione devono essere tenuti presenti i nuovi limiti di eta'
previsti dall'art. 5 D.L.vo 503/92, cosi' come modificati dall'art.
11 L. 724/94 ovvero dai regolamenti organici degli enti, se
superiori.
L'equiparazione della pensione di anzianita' alle pensioni di
vecchiaia, agli effetti del cumulo, opera dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile.
Con apposita informativa verranno impartite disposizioni alle
Direzioni Provinciali del Tesoro in merito alle modalita' di
effettuazione delle trattenute sulle quote di pensione non cumulabili
con i redditi da lavoro.
10. Deroga al conglobamento della indennita' integrativa speciale
(art. 59, comma 36)
L'art. 2 comma 20 della L. 335/95 ha previsto per i lavoratori
iscritti a questo Istituto, che alla data del 1 gennaio 1995 avevano
esercitato la facolta' di trattenimento in servizio o che avevano in
corso il procedimento di dispensa dal servizio per inabilita', il
mantenimento delle disposizioni in materia di indennita' integrativa
speciale di cui all'art. 2 della Legge 27.5.59, n. 324 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'art. 59 comma 36 L. 449/97, ha ora integrato il citato art. 2
comma 20 L. 335/95, estendendo anche agli iscritti in possesso di
un'anzianita' contributiva al 1 gennaio 1995 pari ad almeno 40 anni
tale possibilita', qualora risultasse piu' favorevole rispetto alla
regola generale dettata dall'art. 15 comma 3 Legge 23-12-94, n. 724,
che prevede l'inserimento della indennita' integrativa speciale tra
gli elementi pensionabili della retribuzione.
Con tale integrazione il legislatore ha voluto offrire una
particolare tutela anche ai lavoratori in possesso alla data
dell'1-1-95 di un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni.
In particolare si evidenzia che possono trarre vantaggio
dall'applicazione della suddetta norma, ad esempio, gli aventi
diritto a trattamenti pensionistici indiretti posti in essere dal 1
gennaio 1995.
Infatti, in tutti i casi di decesso in servizio avvenuto in data
successiva all'entrata in vigore dell'art. 15 comma 3 della L.
724/94, la pensione indiretta veniva calcolata applicando l'aliquota
di reversibilita' spettante al superstite sull'importo della pensione
determinata inserendo l'indennita' integrativa speciale nella base
contributiva; ora, in applicazione di quanto disposto dall'art. 59
comma 36 L. 449/97, qualora ricorrano le condizioni richieste (40
anni di anzianita' contributiva all'1-1-95), tutti i trattamenti
pensionistici indiretti erogati dal 1 gennaio 1995 potranno essere
calcolati applicando la percentuale spettante al superstite
sull'importo della pensione determinata su una base contributiva con
l'esclusione della indennita' integrativa speciale, che verra' poi
attribuita separatamente nella misura spettante al personale in
quiescenza (80%).
Per contro, anche i dipendenti gia' trattenuti in servizio al 1
gennaio 1995 ovvero con procedimento di dispensa avviato a tale data
e come tali destinatari dell'art. 2 comma 20 L. 335/95, possono ora,
in virtu' dell'integrazione di cui all'art. 59 comma 36 L. 449/97
(qualora in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni
alla data sopra indicata), ottenere la liquidazione del trattamento
pensionistico con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 15
comma 3 L. 724/94, ossia con inclusione, nella base contributiva e
pensionabile, dell'indennita' integrativa speciale, in quanto piu'
favorevole.
Si evidenzia che il citato art. 59, comma 36, per la sua
formulazione va ad integrare l'art. 2, comma 20 della Legge 335/95 e,
pertanto, la sua efficacia ha effetto retroattivo dall'1-1-95; la
facolta' di utilizzare una normativa " piu' favorevole" va esercitata
una sola volta e presuppone la presentazione di apposita domanda da
parte dell'interessato.
11. Maggiorazioni di servizio (art. 59 comma 1 lettera a)
Con effetto dall'1-1-98 gli aumenti dei periodi di servizio
computabili ai fini pensionistici, comunque previsti dalle vigenti
disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attivita'
professionali, non possono eccedere complessivamente i 5 anni; gli
aumenti dei periodi di servizio eccedenti i 5 anni, maturati entro il
31-12-97 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono
ulteriormente aumentabili.
Nel fare riserva di una tassativa elencazione delle attivita'
professionali riguardate dalla suddetta limitazione, si precisa che
non sono interessati dalla disposizione in oggetto i lavoratori privi
di vista in quanto a tale categoria vengono riconosciuti abbuoni di
servizio in virtu' di uno "status" e non a seguito di svolgimento di
"particolari attivita' professionali".
La presente circolare riguarda tutto il personale della Pubblica
Amministrazione e viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro
- Ragioneria Generale dello Stato - IGOP.
Il presidente: SEPPIA