GAZZETTA UFFICIALE N. 023 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 29 01 1998
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 15 gennaio 1998, n. 2.
Valutazione pensionistica del trattamento economico derivante
dall'applicazione dei CCNL, relativi al quadriennio 1994-1997, per i
comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità.
PREMESSA
L'attuazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il
quadriennio (come valenza giuridica) 1994-1997 e per i due bienni
(come valenza economica) 1994-1995 e 1996-1997 riguardanti i comparti
Regioni-Autonomie locali e Sanità, ha ben evidenziato la struttura
delle retribuzioni, sia per i livelli funzionali che per la distinta
area della dirigenza, mettendone in rilievo alcune caratteristiche
determinanti ai fini della individuazione della retribuzione
contributiva e pensionabile.
Già con Circolare INPDAP n. 2 pubblicata su GU n. 11 del 15-1-96, e
successivi chiarimenti emanati con note protocollate al n. 64032 del
3-6-96 e n.63486 del 17-2-97, si è inteso fornire il quadro
normativo delineatosi a seguito dell'estensione dell'art. 12 della
legge n. 153/69 al settore pubblico, a datare dal 1 gennaio 1996.
In queste sedi si è più volte ribadito che rientra nell'imponibile
contributivo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro
in dipendenza del rapporto di impiego, restando escluse
dall'assoggettamento contributivo le sole voci espressamente elencate
dal già citato art.12 e dal comma 15 dell'art. 2 della Legge n.
335/95.
L'allargamento della base contributiva implica l'inclusione nella
stessa di tutti quei compensi che per la loro aleatorietà o
caratteristiche intrinseche fino al 31-12-95 non erano considerati
quiescibili, l'unica condizione è che siano emolumenti percepiti in
relazione all'attività lavorativa.
Una volta accertato l'obbligo di versamento contributivo, rimane da
stabilire come un emolumento incida ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza. Si ricorda, infatti, che in applicazione
dell'art. 13 del D.L.vo. 503/92 al posto di un'unica quota di
pensione calcolata in base all'anzianità complessiva e alla
retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, si avranno due quote di
pensione. La prima (A) sarà calcolata in base all'anzianità
contributiva maturata al 31-12-92 ed alla retribuzione annua
pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio; l'altra (B) in
base alla differenza delle aliquote di rendimento rilevate in
corrispondenza dell'anzianità di servizio alla cessazione e al
31-12-92 ed alla retribuzione risultante dalla media delle
retribuzioni corrisposte dopo l' 1-1-93.
Per esplicita previsione normativa (art.2 comma 11 Legge n. 335/95)
l'ampliamento della base contributiva previsto dall'art. 2 comma 9
della citata legge di riforma interesserà esclusivamente la quota di
pensione prevista dall'art. 13 lettera b) D.L.v.o 503/92 (ossia la
quota "B" di pensione, che valuta le anzianità maturate dopo il 1
gennaio 1993), concorrendo alla determinazione della retribuzione
media pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96.
Per il calcolo della quota "A" di pensione, la retribuzione
contributiva dell'ultimo giorno di servizio andrà individuata
secondo i criteri già fissati dall'art. 15 Legge 15-12-59 n. 1077,
art. 27 Legge 23-4-81 n. 153 e art.30 Legge 26-4-83 n. 131.
Più precisamente è la risultante degli emolumenti fissi
nell'ammontare, continuativi nel tempo, corrispettivi quale
remunerazione dell'attività lavorativa svolta ed espressamente
previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro.
Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene utile una indicazione
puntuale delle voci contrattuali che concorrono a formare la
retribuzione contributiva per le quali possono insorgere perplessità
circa la loro valorizzazione secondo quanto sopra esposto.
C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
PARTE ECONOMICA 1994-1995
L'art. 28 del C.C.N.L. per il personale appartenente al comparto
Regioni - Autonomie Locali, del 6-4-95 pubblicato sul supplemento
ordinario alla GU n. 211 del 9-9-95 ed integrato dall'accordo
15-2-96, struttura il trattamento economico su due fattori
essenziali:
a) trattamento fondamentale;
b) trattamento accessorio.
Il primo è costituito da:
1) stipendio tabellare (art.29);
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita
3) indennità integrativa speciale
4) livello economico differenziato
Il secondo è costituito da:
1) compensi per lavoro straordinario (art.31, comma 2 lettera a)
2) compensi per la produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi (art.31 comma 2 lettera e art.33)
3) premi per la qualità delle prestazioni individuali
(art.31, comma 2 lettera d e art.34)
4) indennità speciali previste:
- dall'art.31 comma 2 lettera b;
- dall'art.31 comma 2 lettera c e dagli art. 35 e 36;
- dall'art.37.
Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trat-
tamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissità e continuità
previste dagli artt.l5 e 16 L. 1077/59 e successive integrazioni, concor-
reranno a formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota
"A" di pensione, come verrà di seguito dettagliatamente specificato.
Gli artt. 29 e 30 disciplinano rispettivamente gli incrementi degli
stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui
trattamenti di quiescenza. Dal dettato dei suddetti articoli risulta
evidente che i benefici economici, ivi compresa la indennità di
vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono
corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli
importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 -
31/12195).
Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Al riguardo si sottolinea che i conguagli di retribuzioni, spettanti
a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo, dovranno essere assoggettati a contribuzione secondo la
disciplina previdenziale vigente al momento della loro corresponsione
(aliquota di cassa).
Lavoro straordinario (art. 31)
Il compenso per lo straordinario effettuato rientrerà
esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a
partire dall' 1-1-96. Infatti per l'erogazione del suddetto
emolumento si attinge ad apposito fondo utilizzato per il
finanziamento della parte variabile della retribuzione.
Produttività collettiva e miglioramento servizi (art.33)
L'incentivo è subordinato al raggiungimento di obiettivi
prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per
il controllo interno o del nucleo di valutazione.
Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede
di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, è soggetto a
contribuzione solo a decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile
esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione.
Premi per la qualità delle prestazioni individuali (art.34)
Per le stesse considerazioni sopra indicate, detti emolumenti
andranno utilizzati esclusivamente per il calcolo della seconda quota
di pensione.
Indennità di area direttiva (art.35)
È riservata esclusivamente al personale delle Regioni inquadrato
nelle qualifiche 7 ed 8 ed e finalizzata a remunerare particolari
posizioni di responsabilità. Tale indennità, di natura accessoria,
revocabile e di importo variabile, inciderà per determinazione della
seconda quota di pensione.
Indennità per il personale che operi in particolari condizioni
(art.36)
Tali emolumenti sono finanziati attraverso l'utilizzazione del fondo
costituito per la determinazione della parte variabile della
retribuzione e pertanto verranno valutati solo a decorrere dall'
1-1-96 per il calcolo della seconda quota di pensione.
Le indennità fino ad ora analizzate, ove spettanti, vengono
attribuite al personale in servizio a decorrere dall' 1-1-96.
Indennità (art.37)
Le indennità indicate nel presente articolo competono dal 1
dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità e sono lorde,
mensili, fissi e ricorrenti.
Assorbono, fino a concorrenza, le indennità già riconosciute
quiescibili dai precedenti contratti e date le loro caratteristiche
rientrano nella retribuzione contributiva per la determinazione della
prima quota di pensione.
Unica eccezione è rappresentata dall'indennità di tempo
potenziato, indicata al comma 2, che per espressa previsione
contrattuale sarà utile ai fini pensionistici a decorrere
dall'1-1-96, incidendo pertanto solo sulla seconda quota di pensione.
È da rilevare che la "integrazione tabellare" al personale
dell'area di vigilanza che, il comma 1 lettera a) dell'articolo in
esame, fissa nella misura annua di L. 1.030.000, per la sua stessa
natura di voce integrativa dello stipendio, deve intendersi con
effetto sulla tredicesima mensilità.
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
I benefici economici del CCNL per il biennio 1996-97, siglato il
16-3-96, si applicano al personale già in servizio presso
Regioni-Autonomie locali alla data dell'1-1-96 o assunti
successivamente secondo i criteri di cui all'art.30 comma 1 del CCNL
stipulato il 6-4-95.
Gli stipendi tabellari già stabiliti dall'art.29 del citato CCNL
vengono incrementati all'1-1-96, 1-12-96 e 1-7-97, nella misura
stabilita dall'art. 2.
Il CCNL in esame ha mantenuto la struttura della retribuzione
prevista dal precedente, incrementando solo l'importo delle somme
corrisposte.
CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI
PARTE ECONOMICA 1994-1995
L'art.33 del CCNL del personale dirigenziale del comparto Regioni -
Autonomie Locali del 10.4.96, pubblicato sul Supplemento ordinario
della G.U. n 101 del 2.5.96, disciplina la struttura della
retribuzione della qualifica unica dirigenziale, distinguendone le
seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione;
5) retribuzione di risultato.
A decorrere dall'1-12-95 lo stipendio tabellare annuo, per dodici
mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione, è stabilito in L.
32.977.000 così determinato:
a) stipendio tabellare dell'ex prima
qualifica dirigenziale L. 25.211.000
(art 43 del DPR 333/90)
b) incremento annuale derivante
dall'applicazione del CCNL L. 2.484.000
ex I qualifica dirigenziale
c) importo di 0,2 indennità di
funzione della ex I qualifica
dirigenziale L. 5.042.000
(art. 38 del DPR 333/90)
d) elemento distinto della retribuzione L. 240.000
Il personale proveniente dalla II qualifica dirigenziale godeva di
uno stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 333/90, di L.
33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal CCNL in esame;
pertanto, in fase di prima applicazione il trattamento economico
stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi è così articolato:
- stipendio tabellare nella misura dell'art. 34 comma 3 CCNL (L.
32.977.000);
- maturato economico pensionabile non riassorbibile di L. 7.858.000,
pari alla
differenza tra
l'importo del trattamento economico in godimento all'1-12-95 dalla
sommatoria delle seguenti voci:
- Stipendio tabellare ex art. 43 del DPR 333/90, L. 33.593.000
comprensivo dell'elemento distinto della
retribuzione;
- importo pari allo 0,1 dell'indennità di funzione L. 3.359.000
(art.38 DPR 333/90)
- Incrementi contrattuali di cui all'art. 34 del CCNL; L. 3.072.000
- Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento L. 811.000
e quella della ex I qualifica funzionale.
rispetto
allo stipendio tabellare previsto dall'art. 34 CCNL (L. 32.977.000)
Effetti nuovi trattamenti economici
I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza
contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono
corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli
importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale
(1/1/94-31/12/95).
Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
La retribuzione di posizione di cui agli artt.40 e 41 del CCNL,
nonchè il valore differenziale di posizione di cui all'art. 42,
sostituiscono le indennità di funzioni di cui all'art. 38 del DPR
333/90 e come tali sono utili ai fini pensionistici e dell'indennità
premio fine servizio, così come già previsto per la citata
indennità di funzioni secondo le vigenti disposizioni.
Retribuzione di posizione
Al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti in
servizio a tempo indeterminato si provvede, tramite apposito Fondo
istituito a decorrere dal 31-12-95, utilizzando:
A) l'ammontare delle risorse destinate all'indennità di funzione di
cui all'art. 38 del DPR 333/90, comprensivo della quota relativa alla
13 mensilità, nell'anno 1993, per la parte eccedente lo 0,2 della
quota di pertinenza della 1 qualifica dirigenziale e per la parte
eccedente lo 0,1 per la parte di pertinenza della 2 qualifica
dirigenziale;
B) una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla
lettera A);
C) una somma pari al 0,85% del monte salari, al netto dei contributi
a carico dell'amministrazione, calcolato con riferimento all'anno
1993 e al solo personale con qualifica di dirigente;
D) le risorse che specifiche disposizioni finalizzano
all'espletamento di particolari funzioni, quali, ad esempio, quella
dell'art.45 comma 8 del DPR 333/90 (indennità già riconosciuta
quiescibile dalla previgente normativa).
Considerato che la retribuzione di posizione viene conferita
utilizzando esclusivamente risorse già destinate al finanziamento di
indennità riconosciute pensionabili dalla previgente normativa, in
quanto rivestono carattere di fissità e continuità si deduce che
tale emolumento è utile ai fini della determinazione della prima
quota di pensione. La retribuzione di posizione viene corrisposta
per tredici mensilità da un minimo di L.10.000.000 ad un massimo di
L. 70.000.000, in relazione alla competenza territoriale dell'ente e
alla graduazione delle funzioni attribuite ai Dirigenti, tenendo
conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla
complessità organizzativa, alla responsabilità gestionali interne
ed esterne.
Qualora l'indennità di funzione già in godimento alla data del
30-6-95, diminuita di una quota pari allo 0,2 per i Dirigenti della
ex 1 qualifica e dello 0,1 per i Dirigenti della ex 2 qualifica,
risulti di importo superiore alla retribuzione di posizione di nuova
attribuzione, il Dirigente conserva la relativa differenza,
denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13
mensilità; anche detto valore deve essere considerato utile ai fini
della determinazione della prima quota di pensione.
Tale considerazione è avvalorata dal fatto che il valore
differenziale di posizione è finanziato dal fondo per la
retribuzione di posizione con priorità rispetto a tutte le altre
modalità di utilizzo; qualora tale fondo risultasse insufficiente,
l'amministrazione dovrà utilizzare le risorse destinate alla
retribuzione di risultato, che vengono temporaneamente ridotte in
misura corrispondente.
Retribuzione di risultato
Al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in
servizio a tempo indeterminato si provvede utilizzando:
A) le risorse aggiuntive indicate nell'art.38 del CCNL;
B) una quota non inferiore al 4% e non superiore all'8%, del fondo
utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione nei
punti sopra indicati a), b) e c);
C) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per
la quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti, quale,
ad esempio, quella di cui all'art.69 comma 2 del DPR 268/87
(professionisti legali).
La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla
realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il
raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e nel rispetto
della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole
strutture. Poichè tale emolumento non riveste le caratteristiche di
fissità e continuità richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge
1077/59 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso
rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a
decorrere dall'1-1-96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 legge
335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di
pensione così come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge.
I compensi corrisposti ai professionisti legali e recuperati a
seguito di condanna della parte avversa soccombente vengono
finanziati attingendo al fondo destinato alla retribuzione di
risultato (art. 44 comma 2 del CCNL) e pertanto, rientrano nella
determinazione della seconda quota di pensione.
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
I benefici economici del presente contratto si applicano ai
Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data
dell'1-1-96 od assunti successivamente.
Gli stipendi tabellari stabiliti dall'art.34 comma 3 del CCNL,
stipulato il 10-4-96 vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96 e
1.12.96, con le modalità e negli importi stabiliti dall'art.2 del
C.C.N.L. pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14.3.97.
Retribuzione di posizione
La retribuzione di posizione del CCNL viene rideterminata
rispettivamente all'1.1.97 e al 31.12.97, secondo i valori indicati
nell'art. 4 del CCNL pubblicato sulla GU n. 61 del 14.3.97.
C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
PARTE ECONOMICA 1994-1995
L'art. 40 del CCNL del personale comparto Sanità dell'1-9-95,
pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 217 del 16-9-95,
struttura il trattamento economico su due fattori essenziali:
a) trattamento fondamentale;
b) trattamento accessorio.
Il primo è costituito da:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) indennità integrativa speciale.
Il secondo è costituito da:
1) compenso per il lavoro straordinario;
2) compenso per la produttività collettiva ed il miglioramento
dei servizi (art.47);
3) premio per la qualità di prestazioni individuali (art.48);
4) indennità speciali (ove dovute);
5) dall'art. 44 (per particolari condizioni di lavoro);
6) dall'art. 45 (per qualificazione professionale e
valorizzazione delle responsabilità).
Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel
trattamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissità e
continuità, concorreranno a formare la retribuzione contributiva per
il calcolo della quota "A" di pensione, come verrà di seguito
dettagliatamente specificato.
Gli artt.41 e 42 disciplinano rispettivamente gli incrementi degli
stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui
trattamenti di quiescenza.
Dal dettato dei suddetti articoli risulta evidente che i benefici
economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale,
derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti
integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95).
Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Lavoro straordinario (art. 43)
Detto articolo disciplina le fonti di finanziamento del trattamento
economico accessorio del personale dipendente.
Tale fondo è finalizzato a remunerare, tra l'altro, le prestazioni
di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari
situazioni di lavoro.
Il compenso per lo straordinario effettuato rientrerà
esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a
partire dall'1-1-96.
Indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 44)
Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla
formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione
della prima quota di pensione in quanto, anche se fisse nell'importo,
sono strettamente legate a determinate mansioni svolte dal personale
incaricato e possono, pertanto, non essere più corrisposte in caso
di svolgimento di funzioni diverse.
Per esplicita previsione contrattuale (comma 13) tali indennità
sono attribuite a decorrere dal 1 dicembre 1995, ma sono valutabili
esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere
dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge
335/95.
Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilità (art. 45)
Le indennità previste dal presente articolo competono dal 1
dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità, e sono lorde,
mensili, fisse e ricorrenti.
Date queste caratteristiche rientrano nella retribuzione
contributiva anche per la determinazione della prima quota di
pensione.
Assorbono, fino a concorrenza, le indennità già riconosciute
quiescibili dai precedenti contratti e precisamente:
- dall'art.56 DPR 270/87 (Indennità per il personale
infermieristico) - dall'art.57 DPR 270/87 (Indennità di incremento,
della utilizzazione delle strutture e degli impianti), commi 2 e 3
primo capoverso -limitatamente alla quota pensionabile di L. 15.000 -
comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4.
- dall'art.49 DPR 384/90 (Indennità della professione
infermieristica) commi 1,2 e 4.
- dall'art.50 DPR 384/90 (Indennità di incremento della
utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei
servizi).
Le indennità del presente articolo vengono corrisposte al personale
secondo la posizione funzionale rivestita e nella misura prevista dal
comma 2 del CCNL.
Il successivo comma 3 prevede, a decorrere dall'1-12-95, la
possibilità di incremento di tali compensi al fine di valorizzare l
esercizio delle professionalità e delle responsabilità dei
dipendenti.
Tale incremento, nella misura prevista dal comma 5, è lordo, fisso
e ricorrente ed è corrisposto per dodici mensilità. È pertanto
ritenuto quiescibile per la determinazione della prima quota di
pensione.
Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi (art.47)
L'incentivo è subordinato al raggiungimento di obiettivi
prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per
il controllo interno o del nucleo di valutazione. Detto emolumento,
corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione
decentrata o integrativa aziendale, è soggetto a contribuzione solo
a decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile esclusivamente per il
calcolo della seconda quota di pensione.
La qualità della prestazione individuale (art. 48)
Valgono le stesse considerazioni esposte in merito all'art.47.
Livello retributivo VIII bis (art.49)
A seguito del ricompattamento di cui al 1 livello dirigenziale con
le norme dell'art.26 del D.L.vo 29/93, il vuoto dell'ex 9 livello è
stato colmato dal livello VIII-bis.
In tale livello sono inquadrati gli operatori professionali
dirigenti, forniti di abilitazione alle funzioni direttive o diploma
universitario conseguito nelle scuole dirette a fini speciali,
adibiti a compiti di organizzazione e programmazione o direttori
delle scuole di formazione degli operatori sanitari, con tre anni di
anzianità nella posizione funzionale.
A detto personale compete (commi 3 e 5 del CCNL) una indennità
mensile, lorda per dodici mensilità di L. 55.000 a decorrere dall'1
dicembre 1995; tale indennità ha assorbito quella corrisposta al
medesimo titolo dall'art. 57, comma 3, u.c. del DPR 270/87, già
ritenuta quiescibile.
Pertanto detto emolumento dovrà essere valutato nella prima quota
di pensione.
Nel livello VIII-bis sono altresì inquadrati i collaboratori
amministrativi coordinatori in possesso dell'anzianità di tre anni
della posizione funzionale.
Ai dipendenti comunque inquadrati nel livello VIII-bis è
attribuibile (comma 4) una indennità di L. 135.000, fissa,
ricorrente e corrisposta per dodici mensilità; può riguardare un
numero massimo di dipendenti pari al 45% della dotazione organica
complessiva del ruolo di appartenenza.
Data la natura del compenso, tale indennità è da ricomprendere
nella retribuzione contributiva per la determinazione della prima
quota di pensione.
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
I benefici economici del CCNL del 27-6-96, relativi al biennio
economico 1996-97, si applicano al personale già in servizio presso
le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 o assunto successivamente,
secondo i criteri di cui all'art. 42 comma 1 del CCNL stipulato il
giorno 1-9-95.
Gli stipendi tabellari già stabiliti dall'art. 41 del citato CCNL
vengono incrementati all'1-1-96, 1-11-96 e 1-7-97, nella misura
stabilita dall'art. 2.
A decorrere dall'1-1-97, le indennità previste dall'art. 45
(Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle
professionalità) commi l e 2 del CCNL dell'1-9-95 sono aumentate di
L. 5.000 mensili fisse e lorde.
A decorrere dall'1-7-97 viene, altresì, incrementato il numero dei
beneficiari dell'indennità maggiorata di qualificazione professione
e valorizzazione delle responsabili di cui agli artt.45, comma 3 e
seguenti e 49, comma 4 del CCNL dell'1-9-95.
CONTRATTO DIRIGENZA NON MEDICA DEL COMPARTO SANITÀ
PARTE ECONOMICA 1994-1995
Ai sensi dell'art.26 del D.l.vo 29/93 appartengono alla qualifica
unica di Dirigente:
a) per il ruolo professionale: procuratori legali, avvocati,
ingegneri, architetti, geologi già collocati nelle qualifiche
funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello;
b) per il ruolo tecnico: sociologi, analisti, statistici già
collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello;
c) per il ruolo amministrativo: vice direttori amministrativi,
direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio
già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello.
Ai sensi degli artt.l5 e 18 del D.l.vo 502/92 appartengono alla
qualifica del Dirigente del ruolo sanitario:
a) I livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già
collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello;
b) II livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già
collocati nella posizione funzionale di XI livello.
L'art. 39 del CCNL del personale Dirigente non medico del comparto
Sanità, concordato il 17-7-96 e pubblicato sulla GU n. 304 del
30-12-96, disciplina la struttura della retribuzione distinguendone
le seguenti voci:
- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita,
- retribuzione di posizione;
- specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale
ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito;
- retribuzione di risultato;
- retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
- assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
Incrementi contrattuali (art. 40)
Alle scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti incrementi
contrattuali distinti per ruoli di appartenenza e attribuiti in base
agli ex-livelli di provenienza.
Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti
per i vari ex-livelli dall'art.41 del DPR 384/90, sull'elemento
distinto della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in
godimento, nonchè sull'intero importo delle indennità previste
dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90.
Stipendio tabellare (art. 41)
A decorrere dal 1 dicembre 1995 lo stipendio tabellare per dodici
mensilità della qualifica unica dirigenziale dei ruoli
professionale, tecnico, amministrativo e del I livello dirigenziale
del ruolo sanitario è stabilito in L. 32.977.000
Dalla stessa data, per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario
la misura dello stipendio annuo tabellare è di L. 43.941.000.
Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al IX livello dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 42)
IX LIVELLO
A) Con più di 5 anni di anzianità all'1-12-95
Lo stipendio tabellare, previo conglobamento dell'elemento distinto
della retribuzione, è di L.27.643.000 così determinato:
RUOLO RUOLO I LIVELLO RUOLO
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE E SANITARIO
TECNICO
Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare
dell'ex-IX livello dell'ex-IX livello dell'ex-IX livello
384/90 384/90 384/90
Incrementi Incrementi Incrementi
contrattuali contrattuali contrattuali
nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del
CCNL) CCNL) CCNL)
Intero ammontare Intero ammontare 74,2 dell'indennità
dell'indennità dell'indennità di cui all'art. 45
di cui di cui del DPR
all'art.44 del 384/90 all'art.45 del 384/90 384/90 come
come rideterminata come rideterminata rideterminata
dall'art. 48 dall'art. 48 dall'art. 48
Conglobamento di n.65 Conglobarnento di n.65
ore annue di ore annue di
straordinario feriale straordinario feriale
diurno, alle tariffe diurno, alle tariffe
di cui di cui
al DPR 384/90, al DPR 384/90,
incrementato del 6% incrementato del 6%
B) Con meno di 5 anni di anzianità all'1-12-95
Lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli al 1
dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della
retribuzione, è determinato in L. 26.091000 che ricomprende:
- stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi
dell'art.41 del DPR 384/90;
- incrementi contrattuali nuovi (art.40 del CCNL);
- indennità previste dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90, con
l'incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale
il conglobamento delle indennità ex art. 45, avviene solo nella
misura del 69,4%, con il relativo incremento;
- rideterminazione delle indennità di cui sopra, ai sensi
dell'art. 48 DPR 384/90, al raggiungimento del quinto anno di
servizio.
Per i Dirigenti di cui ai punti A) e B) lo stipendio tabellare viene
incrementato ai sensi dell'art.3 del D.L. 583/96 secondo le seguenti
modalità:
- dal 1-1-96 di L. 1.726.000 annue;
- dal 1-7-97 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il precedente
incremento.
Lo stipendio tabellare di L. 32.977.000 annue viene automaticamente
raggiunto anche dai Dirigenti con anzianità inferiore a cinque anni
con l'applicazione dell'art.48 del DPR 384/90.
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al X livello dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 43)
X LIVELLO
Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è di L.
32.977.000, così determinato:
RUOLO RUOLO I LIVELLO RUOLO
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE E SANITARIO
TECNICO
Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare
dell'ex-X livello dell'ex-X livello dell'ex-X livello
DPR 384/90 DPR 384/90 DPR 384/90
Incrementi Incrementi Incrementi
contrattuali contrattuali contrattuali
nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del
CCNL) CCNL) CCNL)
Quota della IIS Quota della IIS Quota della IIS
eccedente eccedente eccedente
rispetto a quella rispetto a quella rispetto a quella
determinata determinata determinata
nell'art. 46 del nell'art. 46 del nell'art. 46 del
CCNL CCNL CCNL
Importo pari al 55% Importo pari al 55% Importo pari al 42,4%
dell'indennità di dell'indennità dell'indennità di cui
direzione professionale e all'art. 45, comma 1
dell'art.44 tecnico lettera a) DPR 384/90
DPR 384/90 dell'art. 45
DPR 384/90
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al XI livello dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo (art. 44)
XI LIVELLO
Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dall'1-12-95 è di L.
32.977.000
Poichè i Dirigenti provenienti dall'ex XI livello godevano di uno
stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 384/90, di L. 33.593.000,
quindi superiore a quello stabilito dal CCNL in esame, in fase di
prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti
di cui trattasi è così articolato:
- Stipendio tabellare nella misura stabilita dall'art. 41 CCNL;
- Maturato economico pensionabile e non riassorbibile di
L. 5.393.000, pari alla
differenza tra
l'importo del trattamento economico in godimento all'1-12-95,
ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:
- Stipendio tabellare ex art. 41 del DPR 384/90, comprensivo
dell'elemento
distinto della retribuzione;
- Incrementi contrattuali di cui all'art. 40 del CCNL;
- Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento e quella già
spettante all'XI livello.
rispetto
allo stipendio tabellare previsto dall'art. 41 del CCNL (L.
32.977.000)
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti all'XI livello
del ruolo sanitario (art. 45)
Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è stabilito
in L. 43.941.000 e ricomprende:
- lo stipendio tabellare dell'art.41 del DPR 384/90, comprensivo
degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 CCNL;
- un importo pari al 47,7% dell'indennità di cui all'art. 45 del
DPR 384/90.
Effetti nuovi stipendi (art.49)
I benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza
contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono
corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e l/12/95) e negli
importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale
(1/1/94-31/12/95).
Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, la retribuzione di
posizione per la parte fissa (art.53 comma 4 del CCNL), essendo
costituita dalle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt.
44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90, nella quota non utilizata per la
ricostruzione dello stipendio tabellare, mantiene la natura delle
predette indennità ed è, pertanto, utile ai fini pensionistici e
dell'indennità premio servizio, così come già previsto dalle
vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione
della retribuzione di posizione (art. 50)
Poichè nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste più
una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo
articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli
incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di
posizione.
Affidamento e revoca incarichi dirigenziali (art.51)
Ai Dirigenti, in relazione alle attività svolte, sono conferiti
incarichi di:
- direzione di struttura;
- funzioni ispettive e di consulenza;
- funzioni di studio e ricerca;
- funzioni di natura professionale.
Affidamento e revoca degli incarichi ai Dirigenti di II livello del
ruolo sanitario (art.. 52)
Ai Dirigenti di II livello ruolo sanitario, indipendentemente dalla
circostanza che al momento dell'entrata in vigore del presente CCNL
abbiano optato per il contratto quinquennale rinnovabile previsto
dall'art. 15 del D.Lvo 502/92, vengono conferiti solo gli incarichi
di direzione di struttura.
La retribuzione di posizione della dirigenza (art. 53)
L'ammontare della retribuzione di posizione è collegato
all'incarico conferito al Dirigente dall'azienda o ente, in base alla
graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50.
Essa compete per tredici mensilità ed è composta da una parte
fissa e da una parte variabile.
La componente fissa della citata retribuzione, dal 1 dicembre 1995,
è costituita dalle quote delle indennità previste dagli 44, 45, 47
e 48 del DPR 384/90, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi
tabellari di cui agli artt. 41, 42 e 43 del presente CCNL.
Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche
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