Testo VIGENTE al 12/01/2000 NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO
PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 16.
Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.
1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i
soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori
di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e
lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali,
socioculturali, sportive, fondazioni, enti pubblici e di ricerca
nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il
progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi
professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma
7 (1).
2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le
seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie;
2) acquisizione di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto
produttivo ed organizzativo.
3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un
livello inferiore a quello di destinazione.
4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può
superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a)
del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b)
del medesimo comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2
devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di
formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il
contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una
formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro,
nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti
collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore
aggiuntive devolute alla formazione.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a
trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto
comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente
alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto
di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al
trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di
formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e
successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le
disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del
presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti
ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore
di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi
percepiti nel predetto periodo (1).
7. (Omissis) (2).
8. (Omissis) (3).
9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello
predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei
risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture
competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione
acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi
formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi
siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione
del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità
di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento (4).
12. (Omissis) (5).
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro
devono essere rispettati i princìpi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma
1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei
contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti
dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno
1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995
risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169 (6).
15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per
l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
(1) Comma così modificato dall'art. 15, l. 24 giugno 1997, n. 196.
(2) Comma soppresso dall'art. 9, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510,
conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(3) Modifica l'art. 3, comma 3, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv.
in l. 18 dicembre 1984, n. 863.
(4) Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma,
vedi l'art. 5, comma 2, l. 7 agosto 1997, n. 266.
(5) Comma soppresso dalla legge di conversione.
(6) Comma così modificato dall'art. 9, d.l. 1° ottobre 1996, n.
510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
|