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... segue circolare INPDAP N. 2/98
in quota residua, da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne
mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione)
Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della
retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento
degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un
incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della
perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento
in disponibilità per la durata massima di un anno.
Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione,
occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data 5-12-96 ha
stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in
relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati,
prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e
di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione
della retribuzione di posizione.
Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede
contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che
variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della
retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di
partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la
graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in
presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilità,
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 58.
Tuttavia come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta
retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissità e
continuità e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione di
merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, può
essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati
negativi conseguiti dal titolare della funzione.
Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione
di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in
quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti
contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce
retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione.
Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per
tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del
presente contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai
valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella
tabella 2 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla
posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso
assetto organizzativo.
Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione
della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II
livello del ruolo sanitario (art. 54)
Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di
struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito
delle seguenti fasce:
a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000
per la posizione dirigenziale di strutture complesse;
b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000
per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto
a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici.
In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53
comma 8 CCNL e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione
funzionale di provenienza.
Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed
attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni
dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
nonchè di I livello del ruolo sanitario (art. 55)
Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi di consulenza, studio e
ricerca, nonchè di funzioni ispettive o di verifica e controllo
ovvero incarichi di natura professionale, la retribuzione di
posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:
a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000
per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti
attività o compiti di rilevanza aziendale;
b) da un minimo individuato per ciascun ruolo dalla tabella 2
allegata al CCNL ad un massimo di L. 35.000.000 per le posizioni
dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della
struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale o
specialistico-funzionale di base.
In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53
comma 8 CCNL e tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale
di provenienza, così come rettificata a seguito di errata corrige di
cui all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del
4-9-97.
Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico
trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di
prima applicazione (art. 56)
Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale,
assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92, ovvero per coloro
che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla
data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla
retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico
che è ricompreso tra il 5 % ed il 35% del valore massimo della
retribuzione di posizione prevista dall'art. 54 comma 1 lettera a).
La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potrà
essere anteriore al 1 gennaio 1997. Poichè detto emolumento viene
predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed
ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo
stesso rientrerà nella prima quota di pensione.
Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonchè
dello specifico trattamento economico dei Dirigenti di II livello del
ruolo sanitario (art.58)
Le retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico,
di cui all'art. 56 CCNL, vengono finanziati attingendo ad un Fondo,
costituito a decorrere dall'1-12-95 ed a valere sulla competenza
1996, nel quale confluiscono:
- le indennità residue previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48
del DPR 384/90;
- le indennità di cui all'art. 46 del DPR 384/90
(Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinamento);
- una percentuale del monte salari, distinta in base al ruolo
di appartenenza.
A partire dall'1-1-97 il Fondo è incrementato di una quota
corrispondente al lavoro straordinario. Infatti, da tale data
l'istituto del lavoro straordinario per i Dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico, amministrativo e del II livello ruolo
sanitario è abrogato; per i Dirigenti di I livello del ruolo
sanitario, ridotto della quota utilizzata nel presente articolo.
Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro (art. 60)
Prevede, a partire dall'1-12-95, la costituzione di un fondo per la
corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni
lavorative (quali: indennità di pronta disponibilità, indennità
servizio notturno, per rischio da radiazione, di bilinguismo, di
profilassi antitubercolare, di polizia giudiziaria).
Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla
formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione
della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a
determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi
particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in
caso di svolgimento di funzioni diverse.
Tali indennità sono valutabili esclusivamente nella seconda quota
di pensione a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto
dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95.
Retribuzione di risultato (art. 61)
La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla
realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il
raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto
della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole
strutture. Si ritiene che, poichè tale emolumento non riveste le
caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati
art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilità a
contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e
pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art.
2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla
seconda quota di pensione così come previsto dall'art. 2 comma 11
della stessa legge.
Premio per la qualità della prestazione professionale (art. 63)
È una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per
il conseguimento di livello di particolare qualità della loro
prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed
enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi. Tale premio è
strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla
realizzazione degli obiettivi assegnati e, pertanto, è valutabile
esclusivamente nella seconda quota di pensione, così come previsto
dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95.
Onorari e compensi di natura professionale (art. 64)
Gli onorari, spettanti ai Dirigenti avvocati e procuratori
appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali,
sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte
avversa soccombente e sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione
delle somme nel bilancio dell'azienda o ente.
Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che tali compensi vengano
finanziati attingendo al fondo destinato ai premi per la qualità
della prestazione individuale, costituito a decorrere dal 31-12-95 e
pertanto, rientrano nella determinazione della seconda quota di
pensione.
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
I benefici economici del presente contratto si applicano ai
Dirigenti già in servizio presso le
Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente.
Gli stipendi tabellari stabili dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL
vengono incrementati alle scadenze dell' 1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97,
con le modalità e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.
Retribuzione di posizione
La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due
componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 53, comma 8, del
CCNL viene rideterminata rispettivamente dall'1.1.97 e dal 31.12.97,
secondo i valori indicati nella tabella allegata al contratto in
esame, così come rettificata a seguito di errata corrige di cui
all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del 4-9-97.
CONTRATTO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
PARTE ECONOMICA 1994-1995
Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 502/92 appartengono alla qualifica
di Dirigente di I livello:
A) per la professione medica e per gli odontoiatri: gli assistenti,
gli aiuti, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari già
collocati nelle posizioni funzionale i IX e X livello;
B) per la professione veterinaria: collaboratori e i coadiutori
già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello.
Appartengono alla qualifica di Dirigente di II livello:
A) per la professione medica ed odontoiatrica: i Dirigenti
sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i primari ospedalieri già
collocati nella posizione funzionale di XI livello;
B) per la professione veterinaria: i Veterinari Dirigenti già
collocati nella posizione funzionale di XI livello.
L'art. 40 del CCNL del personale Dirigente medico e veterinario del
comparto sanità, concordato il 22-7-96 e pubblicato sul supplemento
ordinario alla GU n. 304 del 30-12-96, disciplina la struttura della
retribuzione distinguendone le seguenti voci:
- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- indennità di specificità medica;
- retribuzione di posizione;
- specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello,
ove attribuito;
- retribuzione di risultato;
- retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove
spettante;
- assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
Incrementi contrattuali (art. 41)
Alle scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti per Dirigenti di I
e II livello incrementi contrattuali attribuiti in base agli ex
livelli di provenienza e così distinti:
1) dirigenti medici con indennità di tempo pieno c dirigenti
veterinari con indennità medico- veterinaria;
2) dirigenti medici già a tempo definito;
3) dirigenti veterinari che non beneficiano dell'indennità
medico-veterinaria.
Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari per i
vari ex livelli dall'art. 108 del DPR 384/90, sull'elemento distinto
della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in godimento
nonchè sull'importo della quota parte delle indennità conglobate di
cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente contratto.
Stipendio tabellare (art. 42)
A decorrere dall'1-12-95 lo stipendio tabellare annuo per dodici
mensilità del Dirigente di I livello è stabilito in L. 32.977.000
Dalla stessa data per i Dirigenti di II livello la misura dello
stipendio annuo tabellare è di L.43.941.000.
Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.
Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al IX livello
(art. 43)
IX LIVELLO
Lo stipendio a decorrere dall'1-12-95, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione, è così articolato:
_____________________________________________________________________
medici già a medici già a veterinari che non veterinari che non
tempo pieno tempo definito beneficiano beneficiano
veterinari Stipendio: indennità indennità
con ind.tà 16.615.000 medico-veterinaria medico-veterinaria
medico- con + di 5 anni di con - di 5 anni di
veterinaria anzianità anzianità
Stipendio: Stipendio: Stipendio:
27.643.000 23.511.000 21.838.000
Stipendio Stipendio Stipendio Stipendio
tabellare ex tabellare ex tabellare ex tabellare ex
IX livello IX livello IX livello IX livello
(art. 108 (art. 108 (art. 108 (art. 108
DPR 384/90 DPR 384/90 DPR 384/90 DPR 384/90
tempo pieno tempo definito tempo pieno tempo pieno
Incrementi Incrementi Incrementi Incrementi
art. 41 art. 41 art. 41 art. 41
CCNL CCNL CCNL CCNL
Importo pari Importo Importo indennità Importo indennità
al 52,9% indennità medico speciali- medico speciali-
indennità medico stica (art. 110 stica (art. 110
tempo pieno specialistica comma 1 lettera c) comma 1 lettera c)
art. 110 (art. 110 DPR 384/90) DPR 384/90)
comma 1 comma 1
lettere a) lettera b)
e c) DPR DPR 384/90)
384/90)
_____________________________________________________________________
Maggiorazioni
art. 117
DPR 384/90
_____________________________________________________________________
L'indennità medico-specialistica, le maggiorazioni di cui all'art.
117 DPR 384/90 nonchè l'indennità di dirigenza medica, non
utilizzate per la ricostruzione degli stipendi, confluiranno a
decorrere dall'1-12-95 nell'indennità di specificità medica e nella
retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 55 CCNL in esame.
Gli stipendi, come sopra determinati, verranno incrementati alle
date dell'1-1-96 e 1-7-97 raggiungendo alla stessa data dell'1-7-97
gli stipendi nella misura sotto specificata:
- L. 32.977.000 per Dirigenti medici a tempo pieno e Dirigenti
veterinari che beneficiano dell'indennità medico veterinaria;
- L.20.615.000 per i Dirigenti medici a tempo definito;
- L. 28.845.000 i Dirigenti veterinari con più di 5 anni;
- L. 27.172.000 per i Dirigenti veterinari con meno di 5 anni.
Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al X livello
(art. 44)
X LIVELLO
_____________________________________________________________________
medici già a tempo medici gia a tempo veterinari che non
pieno definito beneficiano
veterinari con ind.tà indennità medico-
medico-veterinaria veterinaria
Stipendio: 32.977.000 Stipendio: 20.615.000 Stipendio: 28.845.000
Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare
ex X livello ex X livello ex X livello
(art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90
tempo pieno) tempo definito) tempo pieno)
Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL
Quota IIS eccedente Quota IIS eccedente Quota IIS eccedente
l'ex IX livello l'ex IX livello l'ex IX livello
Importo pari al 26,1% Assegno personale non Importo pari al 20%
indennità tempo pieno riassorbibile e delle indennità di
art.110 comma 1 pensionabile pari a cui all'art. 110
lettere a) e c) DPR L. 812.000 comma 1 lettera c)
384/90) DPR 384/90)
_____________________________________________________________________
Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al XI livello
(art. 45)
XI LIVELLO
_____________________________________________________________________
medici già a tempo medici gia a tempo veterinari che non
pieno definito beneficiano
veterinari con ind.tà indennità medico-
medico-veterinaria veterinaria
Stipendio: 43.941.000 Stipendio: 30.268.000 Stipendio: 40.036.000
Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare
ex XI livello ex XI livello ex XI livello
(art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90
tempo pieno) tempo definito) tempo pieno)
Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL
Importo pari al 32,6% Intero importo Intero importo
indennità tempo pieno indennità medico indennità medico
art.110 comma 1 specialistica (art.110 specialistica (art.
lettere a) e c) DPR lettera b) terza 110 lettera b) terza
384/90) alinea DPR 384/90) alinea DPR 384/90)
_____________________________________________________________________
Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per
anzianità (art. 47)
Le classi e gli scatti di stipendio in godimento cessano di essere
corrisposti con effetto dal 31-12-96.
Da tale data il valore per classi e scatti maturati sulle voci
indicate dall'art. 92 comma 6 DPR 270/87 (stipendio, indennità
medico specialistica, indennità di tempo pieno), con l'aggiunta
della valutazione economica dei ratei di classi e scatti maturati al
31-12-96, costituisce la retribuzione individuale di anzianità,
utile ai fini dei trattamenti di quiescenza e di indennità di premio
di servizio nonchè della 13 mensilità.
Effetti nuovi stipendi (art. 50)
I benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza
contrattuale, derivanti dall'applicazione del presente contratto,
sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e
negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 -
31/12/95).
Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, l'indennità di
specificità medica (art. 54 CCNL) e la retribuzione di posizione per
la parte fissa (art.55 commi 3 e 7 CCNL), essendo costituite dalle
quote residue delle indennità fisse e ricorrenti previste dagli
artt. 110 e 117 del DPR 384/90, non utilizzate per la ricostruzione
dello stipendio tabellare, nonchè dagli artt. 114 e 116 del DPR
384/90, mantengono la natura delle predette indennità e sono,
pertanto, utili ai fini pensionistici e dell'indennità premio
servizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le
indennità che vi hanno dato origine.
Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini
della determinazione della retribuzione di funzione (art. 51)
Poichè nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste più
una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo
articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli
incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di
posizione.
Indennità di specificità medica (art. 54)
Tale indennità è attribuita al personale medico data la
peculiarità della sua funzione che costituisce non solo il perno
dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa.
L'indennità di specificità medica, fissa, ricorrente e per 13^
mensilità, è corrisposta nei seguenti valori:
- L. 13.500.000 per di Dirigenti di II livello;
- L. 7.370.000 per i Dirigenti di I livello.
Detto emolumento verrà utilizzato per la determinazione della prima
quota di pensione.
La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e
II livello (art. 55)
L'ammontare della retribuzione di posizione è collegato
all'incarico conferito al Dirigente di I e II livello dell'area
medico-veterinaria, in base alla graduazione delle funzioni prevista
dall'art. 51.
Essa compete per tredici mensilità ed è composta da una parte
fissa e da una parte variabile.
La componente fissa della citata retribuzione, spettante dal 1
dicembre 1995, è costituita dalle quote delle indennità previste
dagli artt. 110, comma l, lettere A,B,C, comma 5, secondo capoverso e
6 ( per quanto attiene gli istituti zooprofilattici), 114, 116, ove
goduta, e 117 del DPR 384/90, per le parti residue dopo la
ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 43, 44 e
45 del presente CCNL.
Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche
in quota residua, da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne
mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione)
Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della
retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento
degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un
incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della
perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento
in disponibilità per la durata massima di un anno.
Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione,
occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data 5-12-96 ha
stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in
relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati,
prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e
di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione
della retribuzione di posizione.
Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede
contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che
variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della
retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di
partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la
graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in
presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilità,
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 60.
Tuttavia, come sopra specificato, mentre la componente fissa di
detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissità
e continuità e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione
di merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, può
essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati
negativi conseguiti dal titolare della funzione.
Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione
di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in
quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti
contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce
retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione.
Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per
tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del
presente contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai
valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella
tabella 3 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla
posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso
assetto organizzativo.
Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione
della retribuzione di posizione dei Dirigenti medici e veterinari di
I e II livello (art. 56)
Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di
struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito
delle seguenti fasce:
a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000
per la posizione dirigenziale di strutture complesse;
b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000
per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto
a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici.
In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55
comma 7 del CCNL e relativa tabella allegato n. 3, secondo la
posizione funzionale di provenienza.
Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed
attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I
livello (art. 57)
Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi non comportanti
direzione di struttura ma di consulenza, studio e ricerca, nonchè di
funzioni ispettive o di verifica e controllo ovvero incarichi di
natura professionale anche di alta specializzazione, la retribuzione
di posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:
a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000
per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti
attività o compiti di rilevanza aziendale;
b) da un minimo di L.2.000.000 ad un massimo di L. 35.000.000 per le
pos izioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno
della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale
o specialistico-funzionale di base.
In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55
comma 7 CCNL e tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale
di provenienza.
Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico
trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di
prima applicazione (art. 58)
Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale
assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92 ovvero per coloro
che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla
data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla
retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico
che è ricompreso tra il 5% ed il 35% del valore massimo della
retribuzione di posizione prevista dall'art. 56, comma 1 lettera a).
La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potrà
essere anteriore al 1 gennaio 1997. Poichè detto emolumento viene
predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed
ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo
stesso rientrerà nella prima quota di pensione.
Finanziamento della indennità di specificità medica e della
retribuzione di posizione per i Dirigenti I e II Livello nonchè
dello specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello
(art.60)
L'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione e
lo specifico trattamento economico, vengono finanziati attingendo ad
un Fondo, costituito a decorrere dall'1-12-95 ed a valere sulla
competenza 1996, nel quale confluiscono:
- le indennità residue previste dagli artt. 110 e 117 del DPR
384/90;
- le indennità di cui all'art. 53 e 54 del DPR 270/87
(Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinarnento, Dirigenza
medica);
- le indennità degli artt. 114 e 116 del DPR 384/90 (indennità
differenziata di responsabilità primariale e indennità di modulo);
- una percentuale del monte salari, distinta in base alla qualifica
di appartenenza.
A partire dall'1-1-97 il Fondo è incrementato di una quota
corrispondente al lavoro straordinario, riferito ai Dirigenti medici
e veterinari di II livello. Conseguentemente viene proporzionalmente
ridotto il fondo destinato al trattamento accessorio e, quindi, il
ricorso all'istituto del lavoro straordinario da parte degli stessi
Dirigenti.
Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro (art. 62)
Prevede, a partire dal 31-12-95 ed a valere sulle competenze 1996, la
costituzi one di un fondo per la corresponsione degli emolumenti
connessi a determinate condizioni lavorative (quali: indennità di
pronta disponibilità, straordinario, indennità servizio notturno e
festivo, per rischio da radiazione, compensi per attività didattica,
di bilinguismo, di profilassi antitubercolare) .
Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla
formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione
della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a
determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi
particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in
caso di svolgimento di funzioni diverse.
Tali indennità sono valutabili esclusivamente nella seconda quota
di pensione a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto
dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95.
Retribuzione di risultato (art. 63)
La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla
realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il
raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati nel rispetto
della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole
strutture. Si ritiene che, poichè tale emolumento non riveste le
caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati
art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilità a
contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e
pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art.
2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla
seconda quota di pensione così come previsto dall'art. 2 comma 11
della stessa legge.
Premio per la qualità della prestazione individuale (art. 66)
È una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per
il conseguimento di livello di particolare qualità della loro
prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed
enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi. Tale premio è
strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla
realizzazione degli obiettivi assegnati e, pertanto, è valutabile
esclusivamente nella seconda quota di pensione, così come previsto
dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95.
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
I benefici economici del presente contratto si applicano ai
Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data
dell'1-1-96 od assunti successivamente. Gli stipendi tabellari
stabili dagli artt. 43, 44 e 45 del CCNL vengono incrementati alle
scadenze dell'1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97, con le modalità e negli
importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.
Indennità di specificità medica e retribuzione di posizione
La indennità di specificità medica spettante ai medici e
veterinari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del CCNL viene rideterminata
negli importi e con le modalità indicate nell'art. 5 commi 1, 2 e 3
del contratto per la parte relativa al biennio economico 1996-1997,
alle date dell'1-1-97 e 31-12-97.
La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due
componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 55, comma 7, del
CCNL viene rideterminata dall'1.1.97, secondo i valori indicati nella
tabella allegata al contratto in esame.
IL PRESIDENTE
On. MAURO SEPPIA
ELENCAZIONE DELLE VOCI CONTRATTUALI SOGGETTE A
CONTRIBUZIONE, CON L'INDICAZIONE DELLA LORO VALORIZAZIONE
IN PARTE "A" O "B" DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE DEI
COMPARTI: REGIONI - AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ
Retribuzione
contributiva Retribuzione pensionabile
Enti locali UU.SS.LL.
a b a b
Stipendio tabellare * * *
Incrementi contrattuali * * *
Retribuzione individuale * * *
di anzianità (RIA)
Indennita integrativa * * *
speciale
Compenso per lavoro * * *
straordinario
Compenso produttività * * *
collettiva e miglioramento
servizi
*
Premio per la qualità di * * *
prestazioni individuali
Indennita:
* per particolari condizioni * * *
di lavoro
* art.45 CCNL Sanità: * *
qualif.person.valorizz.
responsab. _
* indennità mensile VIII bis
CCNL Sanità * *
* art.35 CCNL Regioni Aut. * *
Locali indennità area
direttiva
* art.37 CCNL Regioni Aut.
Locali:
*
* commi 1-3-4-5 * *
* comma 2 * *
AREA DIRIGENZIALE
Retribuzione RetribuZione F ensionabile
contributiva Enti locali UU.SS.LL.
Retribuzione
contributiva Retribuzione pensionabile
Enti locali UU.SS.LL.
a b a b
Stipendio tabellare * * *
Incrementi contrattuali * * *
Indennità integrativa
speciale * * *
Retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita * * *
A) Amministrativa:
* retribuzione di posizione: * *
quota fissa * *
quota variabile * *
* valore differenziale di
posizione * *
* retribuzione di risultato * * *
* compensi per i professionisti
* specifico trattamento
economico (ove attribuito) * *
* art.60 CCNL Sanità:
Particolari condizioni
di lavoro * *
* premio per la qualità
prestazioni individuali * *
B) Medica:
* indennita di specificità
medica * *
* retribuzione di posizione:
quota fissa * *
quota variabile * *
* specifico trattamento
economico * *
* retribuzione di risultato * *
* premi per la qualità
della prestazione individuale * *