LEGGE 29 Marzo 1983, n. 93.
Legge quadro sul pubblico impiego.
ASSETTO DELLA DISCIPLINA
DEL PUBBLICO IMPIEGO
TITOLO I
Ambito di applicazione della legge
Art. 1
Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della costituzione. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio
ordinamento.
I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge
costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Disciplina di legge
Art. 2.
Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e,
nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge,
per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei
singoli enti o tipi di enti:
1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di
organizzazione degli uffici;
2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato
giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e
dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione
complessiva delle qualifiche;
6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle
libertà e dei diritti fondamentali;
7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle
disciplinari;
8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei
pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di
partecipazione alla formazione degli atti della pubblica
amministrazione.
Disciplina in base ad accordi
Art. 3.
Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della
Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono
disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla
presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti
dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del
trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero,
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le
istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della
disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai
profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre
misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la
formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del
personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel
rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.
Principi di omogeneizzazione
Art. 4.
Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi
ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche,
della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e
dell'efficienza amministrativa.
Comparti
Art. 5.
I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato
di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le
delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla
stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal
successivo articolo 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli
stessi sono effettuate con decreto del Presidente della
Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri,
adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al
Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti
sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma
precedente.
II comparto comprende, nel rispetto delle autonomie
costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della
pubblica amministrazione omogenei o affini.
Accordi sindacali per i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo
Art. 6.
Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è
composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione
alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli
seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme
vigenti.
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni
maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima
della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una
ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle
trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce
al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo
o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni
dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilità finanziarie come determinate dal successivo
articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma
precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di
determinazione negativa le parti devono formulare entro il
termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla
quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione
dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.
Accordi sindacali per i dipendenti
degli enti pubblici non economici
Art.7.
Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici
non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo
restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la
delegazione della pubblica amministrazione è composta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro
del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti
stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a
seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità
finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione
al successivo articolo 15.
Accordi sindacali per i dipendenti delle
amministrazioni dei comuni,
delle province, delle comunità montane, loro consorzi o
associazioni
Art. 8.
Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni
dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro
consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al
precedente articolo 6, la delegazione della pubblica
amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,
che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del
tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia (ANCl), di quattro membri dell'Unione
province d'Italia (UPl) e da due rappresentanti dell'Unione
nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità
finanziare come previsto dal precedente articolo 6 in relazione
al successivo articolo 15.
Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti
locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla
disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di
cui al precedente articolo 6, ultimo comma.
Accordi sindacali per i dipendenti
del Servizio sanitario nazionale
Art. 9.
Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle
Unità sanitarie locali (USL) si applicano le norme e i
procedimenti della presente legge. È abrogata ogni contraria
disposizione.
Accordi sindacali per i dipendenti delle
regioni
e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti
Art. 10.
Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a
statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da
esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente
articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione
della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da
lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un
rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità
finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione
al successivo articolo 15.
Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la
disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento
regionale in conformità ai singoli ordinamenti.
Contenuto degli accordi sindacali in materia
di pubblico impiego
Art.11.
Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli
disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento,
stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione
in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e
determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale
della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di
cui al successivo articolo 14.
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti
pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti
integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque
comportanti oneri aggiuntivi.
Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della
delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:
a) la individuazione del personale cui si riferisce il
trattamento;
b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
c) la quantificazione della spesa.
Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui
all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la
prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.
II Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio
delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le
organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai
successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso,
prevedano:
a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;
b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità
delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità
dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati.
I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli
accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12.
Accordi sindacali intercompartimentali
Art. 12.
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al
fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni
giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono
disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti
specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le
aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per
malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di
attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i
criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di
missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale
concessione di particolari trattamenti economici integrativi,
rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle
prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la
contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è
composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione
designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle
associazioni di enti locali territoriali e da cinque
rappresentanti degli enti pubblici non economici designanti
secondo quanto disposto dall'articolo 7.
La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre
rappresentanti per ogni confederazione maggiormente
rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente
articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e
10.
Efficacia temporale degli accordi
Art. 13.
Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno
durata triennale.
La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva
provvisoriamente efficacia fino al- l'entrata in vigore di nuove
normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data
di scadenza dei precedenti accordi.
Accordi decentrati
Art. 14.
Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a
seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e
segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione
del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, la disciplina dei carichi
di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli
istituti concernenti la formazione professionale e
l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad
assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi
decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e
per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate
negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare
oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi
sindacali di cui al precedente articolo 11.
Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono
stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o
da un suo delegato, che la presiede, nonché da una
rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono
gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
settore interessato e delle confederazioni maggiormente
rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una
pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella
medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario
del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto
speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali
minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica
amministrazione è composta dal titolare del potere di
rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono
gli accordi stessi.
Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione
mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni
dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto
previsto dai relativi ordinamenti.
Copertura finanziaria
Art. 15.
Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti
dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di
cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di
spesa da destinare al pubblico impiego.
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa
destinata alla contrattazione collettiva per il triennio,
determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà
determinato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.
II Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può
assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato
ai sensi del comma precedente se non previa espressa
autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la
disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente,
nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata
dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il
personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione
di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà
annualmente determinata con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio
relative alla ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le
province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui
si applica la presente legge.
Relazione al Parlamento
Art. 16.
Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa
l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i
tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i
rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali
proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti
commissioni permanenti della camera dei deputati e del Senato
della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo
sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
La relazione è allegata alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova
normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al
comma precedente è accompagnata da una apposita relazione
programmatica di settore riguardante gli accordi in via di
stipulazione.
TITOLO II
PRINCIPI NORMATIVI DI OMOGENEITA'
Qualifiche funzionali
Art. 17.
Il personale dell'impiego pubblico è classificato per
qualifiche funzionali.
Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di
valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del
rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo
svolgimento dell'attività lavorativa. Per le altre qualifiche le
valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti
culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di
guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti
responsabilità burocratiche.
Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un
raggruppamento omogeneo delle attività lavorative nelle
strutture delle diverse amministrazioni.
Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello
retributivo unitario che deve essere articolato in modo da
valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve
ispirarsi al criterio della onnicomprensività.
Profili professionali
Art. 18.
I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono
determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di
prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle
abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle
professioni.
Mobilità
Art. 19.
Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica
funzionale vige il principio della piena mobilità all'interno di
ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente
salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilità per
il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo
definiscono.
Procedure di reclutamento
Art. 20.
Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante
concorso, Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito
dei candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove
selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e
formazione a contenuto teoricopratico, volti all'acquisizione
della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce
l'assunzione.
Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la
tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento,
ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati
ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali od
uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad
amministrazioni ed enti diversi.
Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione
obbligatoria di appartenenti a categorie protette.
I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano
fissati dalle vigenti leggi.
L'assunzione definitiva del dipendente è subordinata al
superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per
le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di
appartenenza.
Formazione e aggiornamento del personale
Art. 21.
La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del
personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle
capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 alle
esigenze di efficienza ed economicità della pubblica
amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero
organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri
organismi anche privati che possano provvedere alle attività
didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso,
per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della
pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Principi in tema di responsabilità,
procedure e sanzioni disciplinari
Art. 22.
Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio
è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo
per fatti che rientrano in categoria determinate.
Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi
di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare,
anche su quello amministrativo - contabile per i danni derivanti
all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del
potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine
all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di
ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli
adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di
difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione
sindacale.
Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo
costituito in modo da assicurarne l'imparzialità.
TITOLO III
TUTELA SINDACALE
DEL PUBBLICO IMPIEGO
Estensione delle norme
di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
Art. 23.
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
precedente articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli
1. 3, 8, 9 e 11, nonché degli articoli 14, 15, 16, primo comma,
e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì,
nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di
appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge
citata.
Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai
precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad
applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui
agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge
medesima.
Installazioni di impianti audiovisivi
e visite personali di controllo
Art. 24.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.
L'installazione di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione
di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili
dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o
dell'ente, sono disposte previa delibera del Consiglio di
amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei
dipendenti di cui al successivo articolo 25.
Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente
autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre
l'installazione di impianti audiovisivi o di altre
apparecchiature dirette a combattere la criminalità.
Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il
provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al
competente tribunale amministrativo regionale, anche gli
organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori
indicati nel successivo articolo 25.
Organismi rappresentantivi dei dipendenti
Art. 25.
Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei
dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno
specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge,
nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e
delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi
sindacali di cui alla presente legge.
TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Disposizioni speciali
Art. 26.
La presente legge si applica anche ai dipendenti degli
istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e
delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il
personale militare e quello della carriera diplomatica e della
polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li
riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati
ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello
Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto
legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
691.
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della
dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il
trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed
assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70.
Istituzione, attribuzioni ed ordinamento
del Dipartimento della funzione pubblica
Art. 27.
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei
dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni
internazionali;
2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in
materia di pubblico impiego;
3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica
amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche
per quanto concerne i connessi aspetti informatici;
4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione
amministrativa anche mediante la valutazione della produttività
e dei risultati conseguiti;
5) le attività istruttorie e preparatore delle trattative con le
organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i
vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro
attuazione;
6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina
del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e
la definizione degli indirizzi e delle direttive per i
conseguenti adempimenti amministrativi;
7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la
programmazione del relativo reclutamento;
8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine
ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il
personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei
singoli Ministeri;
9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero
del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la
pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature
occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la
massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e
della informatica nella pubblica amministrazione;
10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola
superiore della pubblica amministrazione;
11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei
rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali
che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.
Nelle suddette materie di Dipartimento si avvale dell'apporto del
Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle
impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da
definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente
legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della
funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti
il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e
territoriale.
Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri --
Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di
cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale
dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in
materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il
compito di verificare la corretta applicazione degli accordi
collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni
e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla
procura generale della Corte dei conti le irregolarità
riscontrate.
Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi
per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le
attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in
funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per
le pubbliche amministrazioni.
Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al
Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre
amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto
di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e
collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il
personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si
provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla
presente legge, con uno o più decreti del Presidente della
Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri
adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentite le competenti commissioni permanenti della camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi
stabiliti nei commi precedenti.
Tutela giurisdizionale
Art. 28.
In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione
amministrativa si provvederà all'emanazione di norme che si
ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai
principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11
agosto 1973, n. 533.
Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di
giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere
fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione
in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle
quali il ricorso è proposto.
Abrogazione delle disposizioni incompatibili
Art. 29.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
presente legge.
Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo
2.
Le norme legislative o regolamentari relative a materie
disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente titolo
I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.
Norme transitorie sull'orario di lavoro dei
dipendenti civili
dell'Amministrazione dello Stato
Art. 30.
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario
ordinario di lavoro ivi disciplinato è di trentasei ore
settimanali.
La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo
antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge,
riflessi di ordine economico.
In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2
e 3 della presente legge, l'orario di lavoro può essere
articolato, anche con criteri di flessibilità. turnazioni e
recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e delle
necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro è
disposta, sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per gli uffici centrali con decreto del Ministro
competente e, per gli uffici periferici, con provvedimento del
capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati
sulla base di criteri generali emenati dal Ministro competente.
Norma transitoria per gli accordi in vigore
Art. 31.
Ai fini di pervenire alla omogeneità dei tempi di
contrattazione, la scadenza degli accordi è fissata al 31
dicembre 1984.
La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza
antecedente o successiva sarà limitata solo al periodo residuale
fino a tale data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 marzo 1983