IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo
5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
19 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua i titoli per l'accesso del
personale da utilizzare per le attività di informazione e di
comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla
qualificazione professionale del personale che già svolge le
attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati
e pubblici abilitati allo svolgimento di attività formative in
materia di informazione e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a
statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2.
Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione
1. L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito degli
uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di
cui all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le
norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle
qualifiche, e' subordinato al possesso dei requisiti di cui ai
successivi commi 2 e 4.
2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il
personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di
inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi
nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le
altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente
regolamento, e' richiesto il possesso del diploma di laurea in
scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni
pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i
laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di
perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari
rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie
assimilate da università ed istituti universitari pubblici e
privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata
almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonche'
presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al
presente regolamento.
3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le
categorie di personale di cui al comma 2, e' comunque fatta salva
l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di
cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Nessun requisito specifico e' richiesto per il personale diverso
da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il
pubblico non puo' essere adibito personale appartenente ad aree di
inquadramento inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti
collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione
riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il
presente regolamento.
5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico
o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al
personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione
teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo
professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui
al successivo articolo 7.
6. Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria
potestà regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico in coerenza con le
disposizioni di cui ai precedenti commi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Il personale assunto per effetto delle suddette
procedure qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
dovrà svolgere il programma formativo di cui al successivo articolo
6.
Art. 3.
Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione
1. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli
uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150, e' subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti
dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso
del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei
pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo
26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge
funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti
e' altresi' richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli
uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio
delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti
diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del
personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
3. Nessun requisito professionale specifico e' richiesto per il
personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle
previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa
provvedono, nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal
proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione
dell'ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti
commi.
Art. 4.
Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
1. In caso di affidamento a cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea delle funzioni di comunicazione di cui
all'articolo 2 e di informazione di cui all'articolo 3, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 5.
Soggetti estranei all'amministrazione
1. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per
le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo
ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e'
subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2
e 3.
Art. 6.
Norma di prima applicazione
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le
amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di
comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 3 al personale dei ruoli organici che già
svolgono tali funzioni. La conferma puo' essere effettuata anche se
il predetto personale e' sfornito dei titoli specifici previsti per
l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di
informazione, in mancanza del requisito professionale della
iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle
funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base
dei modelli individuati dal successivo articolo 7, l'adozione di
programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola
superiore delle pubblica amministrazione locale, del Formez, degli
istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le
amministrazioni stesse, delle università ed istituti universitari e
di altri soggetti pubblici e di società private specializzate nel
settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e del Formez sono conseguentemente adeguati per far
fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente
regolamento.
3. Le attività formative del personale in servizio sono portate a
compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
4. E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di
cui al comma 2 il personale in servizio, già in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di
formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle
previste dall'allegato A, lettera A), del presente regolamento,
organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
locale, da università ed istituti universitari e altre scuole
pubbliche nonche' strutture private aventi i requisiti di cui
all'allegato B al presente regolamento. I moduli formativi, relativi
ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato A,
già erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere
computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli
interventi formativi di cui al successivo articolo 7.
5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di
comunicazione ed informazione e' assegnato ad altre funzioni se non
svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo
previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione
svolta presso l'amministrazione di appartenenza.
Art. 7.
Interventi formativi
1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150,
l'attività di formazione ed aggiornamento per il personale già in
servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed
informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto
previsto nell'allegato A che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
Art. 8.
Strutture private abilitate alle attività di formazione
1. Per le attività di formazione di cui all'articolo 6 le
amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture
pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della legge 7
giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica
esperienza e specializzazione nel settore.
2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla
selezione per lo svolgimento delle attività di formazione di cui
all'articolo 6 previa verifica da parte delle singole amministrazioni
della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato B
che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 232
Allegato A
(articolo 7, comma 1)
CRITERI, MODALITà E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
A) Durata dei corsi e degli altri interventi di comunicazione e
aggiornamento.
Per i responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico e
strutture assimilate e per i capi uffici stampa gli interventi
formativi devono avere una durata minima di novanta ore per il
personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
svolga l'attività di comunicazione od informazione da almeno due
anni e di centoventi ore ove il periodo sia inferiore. Per il
restante personale degli uffici sopra indicati i corsi devono avere
una durata minima di sessanta ore se con anzianità nella funzione di
almeno due anni all'entrata in vigore del regolamento e di novanta
ore ove il periodo sia inferiore.
B) Modalità.
L'organizzazione e la sequenza dei contenuti devono essere
progettate secondo una articolazione modulare nella quale ogni modulo
sia caratterizzato da una autoconsistenza tematica e finalizzata a
raggiungere obiettivi didattici propri (conoscenze generali e
specialistiche, capacità, atteggiamenti e stili professionali).
Tenuto conto delle caratteristiche professionali e di esperienza
dei partecipanti alle attività formative, deve essere
metodologicamente privilegiato un modello didattico principalmente
fondato su:
lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le
pratiche comunicative;
laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi
innovativi in tema di comunicazione;
incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli
uffici per le relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e, piu'
in generale alla comunicazione pubblica e di pubblica utilità.
I corsi per il personale degli uffici per le relazioni con il
pubblico e le altre strutture analoghe e degli uffici stampa dovranno
avere una parte comune non superiore al trenta per cento del monte
orario complessivo sui fondamenti normativi e tematici di comune
interesse. Le amministrazioni potranno avvalersi dei pacchetti in
autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione in collaborazione con il
Formez. La fruizione dei contenuti in autoistruzione e' considerata
utile ai fini del raggiungimento del numero di ore di formazione
previsto nelle diverse ipotesi.
I corsi dovranno, inoltre, prevedere approfondimenti
differenziati sia in relazione alla specificità delle funzioni di
comunicazione ed informazione che in relazione al livello di
responsabilità dei destinatari. I corsi si concluderanno con prove
finali di profitto.
C) Supporti multimediali e formazione a distanza.
Le attività formative sono svolte con supporti multimediali. Parte
dei contenuti individuati alla successiva lettera E) e per un numero
di ore non superiore al cinquanta per cento del monte ore complessivo
dei singoli programmi formativi, puo' essere erogata mediante
formazione a distanza (F.A.D.). I relativi moduli dovranno essere
progettati secondo criteri di coerenza con i moduli di erogazione
d'aula e dovranno prevedere test di verifica, valutazione e controllo
del percorso di apprendimento del discente.
D) Organizzazione.
I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il numero di
venticinque per assicurare il massimo possibile di interazione. Tutti
gli interventi formativi per il personale che già svolge attività
di informazione e comunicazione dovranno assicurare, attraverso
lezioni, esercitazioni pratiche, case studies, simulazioni anche
operative, confronto con testimoni, un'adeguata trattazione delle
discipline specifiche della comunicazione e dell'informazione con
particolare riferimento all'attività delle istituzioni pubbliche.
La partecipazione ai corsi e' obbligatoria.
La frequenza non puo' essere inferiore all'ottanta per cento del
totale delle ore complessive previste al punto A).
La frequenza deve essere attestata dalle strutture di formazione.
E) Contenuti.
Nell'ambito dei corsi devono essere trattati, di norma, i seguenti
temi:
tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell'informazione
istituzionale e di interesse generale;
analisi dei processi di trasformazione dei sistemi
amministrativi;
il quadro normativo riguardante l'informazione, la comunicazione
pubblica, la stampa, la privacy;
le tecniche e strumenti della comunicazione e dell'informazione,
l'utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione
pubblica su Internet;
la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle
campagne di informazione;
il marketing nel sistema pubblico;
la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;
logiche organizzative e strategie comunicative;
le tecniche di relazioni pubbliche;
la comunicazione interpersonale;
i new media;
tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di
comunicazione;
tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.
Allegato B
(articolo 8, comma 2)
REQUISITI PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE
ATTIVITà DI FORMAZIONE.
A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si
intende erogare, dei modelli formativi di cui all'allegato A previsto
dall'art. 7 del regolamento.
B) Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della
formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della
formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
C) Documentata competenza nello specifico settore della
comunicazione e delle pubbliche relazioni.
D) Livello professionale dei formatori che devono essere di
accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in
discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e
docenza universitaria relativa alle discipline amministrative,
iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla
comunicazione, all'informazione e relazioni pubbliche da almeno tre
anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e private in
settori relativi alla progettazione organizzativa ed alla gestione
dei sistemi di informazione/comunicazione, altre analoghe e
qualificate figure professionali).
E) Valutazione continua delle attività formative, sia attraverso
strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione
di impatto dell'intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti
nelle rispettive amministrazioni.
F) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.
G) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
e disponibilità di sale multimediali attrezzate.
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