- La legge 12 agosto 1962, n. 1338
- "Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invaliditā, la
vecchiaia e i superstiti"
-
- Art. 13.
-
- Ferme restando le disposizioni penali, il
datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi
per l'assicurazione obbligatoria invaliditā, vecchiaia e
superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta
prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
- 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale
della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti
dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia
riversibile pari alla pensione o quota di pensione
adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterrebbe
al lavoratore dipendente in
- relazione ai contributi omessi.
- La corrispondente riserva matematica e'
devoluta, per le rispettive quote di pertinenza,
all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adegua-
mento, dando luogo all'attribuzione a favore
dell'interessato di contributi base corrispondenti, per
valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo
della rendita.
- La rendita integra con effetto immediato
la pensione giā in essere; in caso contrario i
contributi di cui al comma precedente sono valutati a
tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria
per l'invaliditā, la vecchiaia e i superstiti.
- Il datore di lavoro e' ammesso ad
esercitare la facoltā concessagli dal presente articolo
su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale di documenti di data certa, dai quali possano
evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto
di lavoro, nonche' la misura della retribuzione
corrisposta al lavoratore interessato.
- Il lavoratore, quando non possa ottenere
dal datore di lavoro la costituzione della rendita a
norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi
al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del
danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale
della previdenza
- sociale le prove del rapporto di lavoro e
della retribuzione indicate nel comma precedente.
- Per la costituzione della renditā, il
datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si
verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve
versare
- all'Istituto nazionale della previdenza
sociale la riserva matematica calcolata in base alle
tariffe che sarano all'uopo determinate e variate, quando
occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale
- della previdenza sociale".