LEGGE 4 gennaio 1968, n.
15.
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme.
ART. 1.
(Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e
documenti).
La produzione agli organi della pubblica
amministrazione di atti e documenti e la loro formazione,
rilascio e conservazione da parte di tali organi sono
disciplinati dalla presente legge.
ART. 2.
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il
godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o
vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del
figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la
posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in
albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere
autenticata con le modalità di cui all'art. 20.
ART. 3.
(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive).
I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per
quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati
nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art.
20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente
esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima
che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. I regolamenti
di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità
ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la
rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla
dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della
dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non
essenziali (1/a).
ART. 4.
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
L'atto di notorietà concernente fatti,
stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco,
il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la
osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e'
resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la
sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalità
di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante
legale dell'impresa stessa.
ART. 5.
(Documentazione mediante semplice esibizione).
Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di
nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed
ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati
mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche
di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti
dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti.
ART. 6.
(Trascrizione dei dati dai documenti esibiti).
Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al
funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale
trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito
modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è
sottoscritto dall'interessato e dal funzionario (2). Nel caso in
cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato
all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le
predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad
altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco,
ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato.
ART. 7.
(Copie autentiche).
Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in
regola con le disposizioni fiscali in vigore.
8. (Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci).
Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a
curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente
legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore
esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato
stesso con l'assistenza del curatore.
ART. 9.
(Documenti spontaneamente esibiti).
Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono
validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti
spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla
amministrazione.
ART. 10.
(Accertamenti d'ufficio).
La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di
carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso
gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve
emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono
richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità
personali che risultino attestati in documenti già in loro
possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
ART. 11.
(Certificazioni contestuali).
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona
debbono essere contenute in un unico documento.
ART. 12.
(Redazione di atti pubblici).
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli
altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano
o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche
promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto. Per la
redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici
uffici puì utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle
disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalità la
menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione
con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo
articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale
attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o
l'estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi (3).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono
stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di
redazione.
ART. 13.
(Stesura degli atti pubblici).
Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato
delle parole abbreviate. Per le variazioni da apportare al testo
in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in
calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti
leggibile.
ART. 14.
(Autenticazione di copie).
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti
possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti
nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali
procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e
giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13
si osservano anche per la formazione di copie autentiche.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è
depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il
documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa
consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta
alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a
cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli
impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio, Se la copia dell'atto o documento consta di più
fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di
ciascun foglio intermedio. Il pubblico ufficiale è autorizzato
ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo
apposte sulle copie rilasciate.
ART. 15.
(Legalizzazione di firme).
La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della
firma stessa. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome
e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico
ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della
legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell'ufficio.
ART. 16.
(Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute).
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede
la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
ART. 17.
(Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero).
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste
richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o
periferici, del Ministero competente, o di altri organi e
autorità delegati dallo stesso (4) (4/a). Le firme sugli atti e
documenti formati all'estero da autorità estere e da valere
nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e
documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono
soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma
dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati nel comma
precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla comptente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e
documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati
da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture (4). Sono
fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e
della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
ART. 18.
(Atti non soggetti a legalizzazione).
Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la
data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio.
ART. 19.
(Trasmissione dall'estero di atti
agli uffici di stato civile).
In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato
civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le
disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 .
ART. 20.
(Autenticazione delle sottoscrizioni).
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione può essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a
ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta
in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona
che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve
indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo
della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui
margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico
ufficiale aggiunga la propria firma.
ART. 20--bis.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere
sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei
ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il
pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni,
previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa
dell'impedimento a firmare (6).
ART. 21.
(Regime fiscale per le autenticazioni
e legalizzazioni di firme).
Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti
da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle
dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire
400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute
nell'atto. La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16
è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.
Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa nella
misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste
dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione
di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo
comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede
nel territorio dello Stato. L'imposta di bollo di cui al primo
comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio
bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi
secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi
col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che
provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni. Per le
autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane all'estero, la imposta di bollo
sarà corrisposta al momento della presentazione delle
dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel
territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma
precedente, ad annullare le relative marche (7).
ART. 22.
(Modalità fiscali per la legalizzazione di firme).
Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far
seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato.
Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio
bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal
caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli
bollati il timbro dell'ufficio (8).
ART. 23.
(Esenzioni fiscali).
L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste
dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia
esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione
autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare (9).
Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino
il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato
attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri
del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla
autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli
estremi del certificato di povertà.
ART. 24.
(Assenza di responsabilità
della pubblica amministrazione).
La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di
dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli
atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
prodotti dall'interessato o da terzi.
ART. 25.
(Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti).
Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di
sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi,
alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti
di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la
corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da
fotogramma negativo. Salvo quanto previsto nel successivo comma,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze
e per il tesoro, previo parere della commissione di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale
facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della
fotoriproduzione e della autenticazione . Per le pubbliche
amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in
volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito
il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui
al citato articolo 12 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049.
ART. 26.
(Sanzioni penali).
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali
effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le
dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e
autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte
a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei
precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le
sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi
sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità. Nella denominazione di atti
usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti
originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.
ART. 27.
(Rinvio).
Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19 e 20 nulla è innovato alle norme del R.D. 9 luglio 1939,
numero 1238 , concernenti la presentazione dei documenti
necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme
del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , relative alla presentazione
dei documenti nei concorsi per le carriere statali (12). Restano
ferme le disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 ,
riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per
ottenere l'ammissione ai corsi universitari.
ART. 28.
(Norme abrogate).
Sono abrogate la L. 3 dicembre 1942, n. 1700 , la L. 14 aprile
1957, n. 251 , il D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 , la L. 18 marzo
1958, n. 228 , la L. 15 giugno 1959, n. 430 (18), ed ogni altra
norma incompatibile con la presente legge. Il D.P.C.M. del 3
agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le
successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione
dei decreti previsti negli articoli 12 e 14.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1968, n. 23.
(1/a) Vedi il D.M. 15 ottobre 1990, n. 459, riportato al n.
XXXII, nonché il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, riportato al n.
XXXV.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1971, n.
390,
(3) Comma così inserito dall'art. 3, L. 11 maggio 1971, n. 390,
(4) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 maggio 1971, n.
390,
(4/a) Il D.M. 2 agosto 1989 (Gazz. Uff. 30 agosto 1989, n. 202)
ha cosi'; disposto: <<La competenza a legalizzare le firme
sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi
periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero è
delegata alle prefetture della Repubblica nella cui
circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno,
rispettivamente, sede. I prefetti della Repubblica sono
incaricati dell'esecuzione del presente decreto>>.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 maggio 1971, n. 390
(7) Così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390
(8) Così sostituito dall'art. 7, L. 11 maggio 1971, n. 390
(9) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390
(12) Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 maggio 1971, n.
390