Art. 15 Legge 15-12-59 n. 1077
La retribuzione annua contributiva definita dagli artt. 12, 13 e
14 della legge 11 aprile 1955, n. 379 è la risultante degli
emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che
costituiscono la parte fondamentale della retribuzione
corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o
regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come
remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per
imposto ricoperto.
Gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti
assegni, nonché gli aggi, costitutivi della parte fondamentale
della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti
di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della
determinazione della retribuzione annua contributiva.