Art 16 della Legge 1077/59.

L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente alla cui dipendenza č l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso presso altri Enti, č da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto.
Le eventuali mensilitā oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili, sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attivitā di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro (13).
In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:
i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa;
i compensi per lavori di carattere eccezionale;
le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico;
le indennitā comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
le indennitā di carica o di grado;
le eventuali indennitā invernali;
le indennitā o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attivitā lavorative dell'iscritto;
gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.